Art. 22
                        Comitato dei garanti
           (Art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
         sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998)

    1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2, sono adottati
  previo  conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti
  sono   nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri.  Il  comitato  e' presieduto da un magistrato della Corte
  dei  conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal
  Presidente  della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente
  della  prima  fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto
  dai  dirigenti  del  medesimo  ruolo con le modalita' stabilite dal
  regolamento  di  cui  al  comma 3 del medesimo articolo e collocato
  fuori  molo  per  la  durata  del  mandato, e un esperto scelto dal
  Presidente  del  Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica
  qualificazione   ed   esperienza  nei  settori  dell'organizzazione
  amministrativa  e  del  lavoro pubblico. Il parere viene reso entro
  trenta  giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si
  prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni.
  L'incarico non e' rinnovabile.