Articolo 22
      Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia
di  edilizia  pubblica  e  privata  e' rilasciata entro il termine di
centoventi  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta da parte della
soprintendenza.
  2.   Qualora   la  soprintendenza  chieda  chiarimenti  o  elementi
integrativi  di  giudizio,  il termine indicato al comma 1 e' sospeso
fino al ricevimento della documentazione richiesta.
  3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica,
dandone  preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato
al  comma  1  e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti d'ufficio e comunque per non piu' di trenta giorni.
  4.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  ai  commi 2 e 3, il
richiedente   puo'   diffidare  l'amministrazione  a  provvedere.  La
richiesta  di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione
non  provveda  nei  trenta  giorni  successivi  al  ricevimento della
diffida.