Art. 22 
 
           Calcolo sommario della spesa e quadro economico 
 
                    (art. 23, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il calcolo sommario della  spesa  e'  effettuato,  per  quanto
concerne  le  opere   o   i   lavori,   applicando   alle   quantita'
caratteristiche degli stessi,  i  corrispondenti  prezzi  parametrici
dedotti dai costi standardizzati  determinati  dall'Osservatorio.  In
assenza di costi  standardizzati,  applicando  parametri  desunti  da
interventi similari realizzati, ovvero redigendo un  computo  metrico
estimativo di massima. 
    2.  Il  quadro  economico,  articolato  secondo  quanto  previsto
all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori  determinato
nel calcolo sommario della  spesa,  gli  oneri  della  sicurezza  non
soggetti a ribasso, determinati in base alla stima  sommaria  di  cui
all'articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della
stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in
sede di accertamenti preliminari. 
    3. Nel caso di concessione, il quadro economico  e'  accompagnato
da specifico allegato relativo  al  piano  economico  di  massima  di
copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: 
    a)  dell'arco  temporale  prescelto   secondo   quanto   disposto
dall'articolo 143, commi 6 e 8, del codice; 
    b)  dell'eventuale  prezzo  che  l'amministrazione   prevede   di
riconoscere  per   consentire   al   concessionario   di   perseguire
l'equilibrio  economico  e  finanziario,  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 143, comma 4, del codice; 
    c)  della  eventuale  cessione  in  proprieta'  o  a  titolo   di
godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformita' di
quanto disposto dall'articolo 143, comma 5, del codice; 
    d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre  a
base di gara; 
    e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza. 
    4. Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma  2,  lettere
b) e c), del  codice,  o  di  concessione,  nella  parte  del  quadro
economico relativa ai lavori va indicato  l'importo  delle  spese  di
progettazione valutate conformemente al disposto di cui  all'articolo
262, comma 2. 
 
              Nota all'art. 22 
              - Il testo dell'articolo 143, commi 4, 5, 6  e  8,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede
          di gara anche un prezzo, qualora  al  concessionario  venga
          imposto di praticare  nei  confronti  degli  utenti  prezzi
          inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione  degli
          investimenti  e  alla  somma  del  costo  del  servizio   e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico - finanziario degli  investimenti
          e della connessa gestione in relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare. Nella determinazione  del  prezzo  si
          tiene conto della eventuale prestazione di beni  e  servizi
          da  parte   del   concessionario   allo   stesso   soggetto
          aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
          previsioni del bando di gara. 
              5.   A   titolo   di   prezzo,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici possono cedere in proprieta' o in diritto di
          godimento beni immobili  nella  propria  disponibilita',  o
          allo  scopo   espropriati,   la   cui   utilizzazione   sia
          strumentale   o   connessa   all'opera   da   affidare   in
          concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a
          funzioni di interesse pubblico, gia' indicate nel programma
          di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6,
          7, 8, 11, 126. 
              6. La concessione ha di regola durata non  superiore  a
          trenta anni. 
              7. (omissis) 
              8. La stazione appaltante, al  fine  di  assicurare  il
          perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli
          investimenti del  concessionario,  puo'  stabilire  che  la
          concessione abbia  una  durata  superiore  a  trenta  anni,
          tenendo  conto  del  rendimento  della  concessione,  della
          percentuale del prezzo di cui  ai  commi  4  e  5  rispetto
          all'importo totale dei lavori, e dei rischi  connessi  alle
          modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti  e  le
          condizioni di base che determinano l'equilibrio economico -
          finanziario degli investimenti e della  connessa  gestione,
          da   richiamare   nelle   premesse   del   contratto,    ne
          costituiscono parte  integrante.  Le  variazioni  apportate
          dalla stazione appaltante a detti presupposti o  condizioni
          di base, nonche' le norme legislative e  regolamentari  che
          stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove  condizioni
          per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
          quando determinano una modifica dell'equilibrio del  piano,
          comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
          rideterminazione  delle  nuove  condizioni  di  equilibrio,
          anche tramite la proroga  del  termine  di  scadenza  delle
          concessioni.  In  mancanza  della  predetta  revisione   il
          concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui
          le variazioni apportate o le  nuove  condizioni  introdotte
          risultino  piu'  favorevoli   delle   precedenti   per   il
          concessionario,  la  revisione  del  piano  dovra'   essere
          effettuata a favore del concedente.” 
              - Per il testo dell'articolo 53, comma 2,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 17.