Art. 22 
 
Soppressione  di  DigitPa,  dell'Agenzia  per  la  diffusione   delle
  tecnologie  per   l'innovazione,   successione   dei   rapporti   e
  individuazione delle effettive risorse umane e strumentali 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA  e
l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per  l'innovazione  sono
soppressi. 
  2. Al fine di garantire la continuita' dei  rapporti  facenti  capo
agli enti soppressi, gli organi in carica alla data  di  approvazione
del presente decreto continuano a  svolgere  le  rispettive  funzioni
fino alla nomina del  Direttore  generale  e  deliberano  altresi'  i
bilanci di chiusura degli enti  soppressi  alla  data  di  cessazione
degli enti stessi,  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima  data  e  trasmessi  per
l'approvazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Direttore  Generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e
dal Dipartimento di cui all'articolo 20,  comma  2,  in  qualita'  di
commissario  straordinario  fino  alla  nomina  degli  altri   organi
dell'Agenzia. 
  3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale  il  personale
di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20,  comma  2,  le
risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui
al medesimo articolo  20,  comma  2,  compresi  i  connessi  rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita  alcuna  procedura
di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto  salvo  il  diritto  di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso  il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra  nella
titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 
  4. Il personale attualmente in servizio  in  posizione  di  comando
presso le amministrazioni di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  puo'
optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il  transito  e'
effettuato, previo  interpello,  con  valutazione  comparativa  della
qualificazione  professionale   posseduta   nonche'   dell'esperienza
maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di
servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei
titoli di studio. Il personale comandato non  transitato  all'Agenzia
ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza. 
  5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione,  ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il  contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. 
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da
emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del  Direttore
generale dell'Agenzia, e'  determinata  l'effettiva  dotazione  delle
risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito  ai
sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione  delle  dotazioni
organiche delle amministrazioni  di  provenienza,  fissata  entro  un
tetto  massimo  150  unita',  nonche'  la  dotazione  delle   risorse
finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia
stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di
equiparazione del  personale  trasferito  con  quello  del  personale
appartenente  al  comparto   Ministeri.   I   dipendenti   trasferiti
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza,  nonche'  il
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello  del  comparto
Ministeri il personale percepisce per la  differenza  un  assegno  ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 
  7.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi  entro  quarantacinque
giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e  non  oltre
la data di adozione del decreto di cui al comma  4  6,  le  strutture
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  adeguate   in
considerazione del trasferimento delle funzioni di  cui  all'articolo
20, comma 2. 
  8. Dall'attuazione degli articoli 19, 20,  21  e  22  non  derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato  ed  alle
attivita' previste si fara' fronte con le risorse umane,  finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  9. All'Agenzia  si  applicano  le  disposizioni  sul  patrocinio  e
l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611.