Articolo 22 - Corruzione di bambini Le Parti adotteranno le misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto intenzionale di far assistere, a fini sessuali, un bambino che non abbia raggiunto l'eta' fissata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, anche senza che egli partecipi ad abusi sessuali o ad attivita' sessuali.