Art. 22. L'impiegato dispensato dal servizio e' ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti. Nei casi piu' gravi puo' essere disposta la perdita del diritto a pensione. L'impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione puo' essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli e' corrisposto a titolo alimentare lo stipendio esclusa ogni altra indennita'. Il provvedimento di sospensione e' adottato dal Ministro competente o nei casi di cui al terza comma dell'art. 18, dal Prefetto.