Art. 22. 
  1.   Al   fine   di   assicurare   la   trasparenza   dell'attivita
amministrativa  e  di  favorirne   lo   svolgimento   imparziale   e'
riconosciuto  a  chiunque  vi  abbia  interesse  per  la  tutela   di
situazioni  giuridicamente  rilevanti  il  diritto  di   accesso   ai
documenti  amministrativi,  secondo  le  modalita'  stabilite   dalla
presente legge. 
  2. E' considerato documento  amministrativo  ogni  rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di  qualunque  altra
specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle  pubbliche
amministrazioni  o,  comunque,  utilizzati  ai  fini   dell'attivita'
amministrativa. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al  comma
1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.