ART. 22. 
                            Norme quadro 
1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina  delle  aree
naturali protette regionali: 
a) la partecipazione delle province, delle comunita'  montane  e  dei
comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva
l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai  sensi
dell'articolo  14  della  legge  8  giugno   1990,   n.   142.   Tale
partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa
legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione  di  un
documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da
destinare   a   protezione,    alla    perimetrazione    provvisoria,
all'individuazione degli obiettivi da  perseguire,  alla  valutazione
degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio; 
b) la  pubblicita'  degli  atti  relativi  all'istituzione  dell'area
protetta  e  alla  definizione  del  piano  per  il  parco   di   cui
all'articolo 25; 
c) la partecipazione degli  enti  locali  interessati  alla  gestione
dell'area protetta; 
d) l'adozione, secondo  criteri  stabiliti  con  legge  regionale  in
conformita' ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti  delle
aree protette; 
e) la possibilita' di affidare la gestione alle  comunioni  familiari
montane, anche associate fra loro, qualora l'area  naturale  protetta
sia in tutto o in parte  compresa  fra  i  beni  agro-silvo-pastorali
costituenti patrimonio delle comunita' stesse. 
2. Fatte salve le rispettive competenze  per  le  regioni  a  statuto
speciale  e  per  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
costituiscono principi fondamentali di riforma  economico-sociale  la
partecipazione degli enti locali alla  istituzione  e  alla  gestione
delle  aree  protette  e   la   pubblicita'   degli   atti   relativi
all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del  piano  per
il parco. 
3. Le  regioni  istituiscono  parchi  naturali  regionali  e  riserve
naturali regionali utilizzando soprattutto i  demani  e  i  patrimoni
forestali regionali, provinciali, comunali e  di  enti  pubblici,  al
fine  di  un  utilizzo  razionale  del  territorio  e  per  attivita'
compatibili con la speciale destinazione dell'area. 
4. Le aree protette regionali che insistono sul  territorio  di  piu'
regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa  intesa  tra
le stesse, e  gestite  secondo  criteri  unitari  per  l'intera  area
delimitata. 
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di
un parco nazionale o di una riserva naturale statale. 
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve  naturali  regionali
l'attivita' venatoria e' vietata, salvo eventuali prelievi faunistici
ed  abbattimenti  selettivi  necessari   per   ricomporre   squilibri
ecologici.  Detti  prelievi  ed  abbattimenti  devono   avvenire   in
conformita' al regolamento del parco  o,  qualora  non  esista,  alle
direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilita'
e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e  devono  essere
attuati dal personale  da  esso  dipendente  o  da  persone  da  esso
autorizzate. 
 
          Note all'art. 22:
          - Il testo degli articoli 3 e 14 della  legge  n.  142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
          "Art.  3  (Rapporti  tra  regioni  ed enti locali). - 1. Ai
          sensi  dell'articolo  117,  primo  e   secondo   comma,   e
          dell'articolo  118,  primo comma, della Costituzione, ferme
          restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere
          unitario nei rispettivi territori, le  regioni  organizzano
          l'esercizio  delle funzioni amministrative a livello locale
          attraverso i comuni e le province.
          2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  le  leggi  regionali  si
          conformano  ai  principi  stabiliti dalla presente legge in
          ordine  alle  funzioni  del  comune  e   della   provincia,
          identificando   nelle   materie   e   nei   casi   previsti
          dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali
          e  provinciali  in  rapporto  alle  caratteristiche   della
          popolazione e del territorio.
          3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni
          e  delle  province  tra  loro  e con la regione, al fine di
          realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali  al
          servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
          4.  La  regione  determina  gli  obiettivi  generali  della
          programmazione economico-sociale e territoriale e su questa
          base ripartisce le risorse destinate al  finanziamento  del
          programma di investimenti degli enti locali.
          5.  Comuni  e province concorrono alla determinazione degli
          obiettivi contenuti nei piani e  programmi  dello  Stato  e
          delle   regioni   e   provvedono,  per  quanto  di  propria
          competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
          6.  La  legge  regionale  stabilisce  forme  e  modi  della
          partecipazione  degli enti locali alla formazione dei piani
          e programmi regionali e  degli  altri  provvedimenti  della
          regione.
          7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la
          formazione  e attuazione degli atti e degli strumenti della
          programmazione  socio-economica  e   della   pianificazione
          territoriale  dei comuni e delle province rilevanti ai fini
          dell'attuazione dei programmi regionali.
          8. La legge regionale disciplina  altresi',  con  norme  di
          carattere  generale,  modi  e  procedimenti per la verifica
          della compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 7  e
          i programmi regionali, ove esistenti".
          "Art.  14  (Funzioni).  -  1.  Spettano  alla  provincia le
          funzioni  amministrative  di  interesse   provinciale   che
          riguardino  vaste  zone intercomunali o l'intero territorio
          provinciale nei seguenti settori:
          a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione  dell'ambiente
          e prevenzione delle calamita';
          b)   tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  idriche  ed
          energetiche;
          c) valorizzazione dei beni culturali;
          d) viabilita' e trasporti;
          e)  protezione  della flora e della fauna, parchi e riserve
          naturali;
          f) caccia e pesca nelle acque interne;
          g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti  a  livello
          provinciale,  rilevamento,  disciplina  e  controllo  degli
          scarichi delle  acque  e  delle  emissioni  atmosferiche  e
          sonore;
          h)  servizi  sanitari,  di  igiene  e  profilassi pubblica,
          attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
          i) compiti connessi alla istruzione secondaria  di  secondo
          grado   ed  artistica  ed  alla  formazione  professionale,
          compresa   l'edilizia    scolastica,    attribuiti    dalla
          legislazione statale e regionale;
          l)  raccolta  ed  elaborazione  dati,  assistenza  tecnico-
          amministrativa agli enti locali.
          2. La provincia, in collaborazione con  i  comuni  e  sulla
          base  di  programmi,  promuove e coordina attivita' nonche'
          realizza opere di rilevante interesse provinciale  sia  nel
          settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia
          in quello sociale, culturale e sportivo.
          3.   La   gestione  di  tali  attivita'  ed  opere  avviene
          attraverso le forme previste dalla presente  legge  per  la
          gestione dei servizi pubblici".