Art. 22. 
  1. Per coloro i  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, abbiano gia'  perduto  la  cittadinanza  italiana  ai
sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa  ogni
obbligo militare. 
 
          Nota all'art. 22:
             - Per il testo dell'art. 8 della legge  n.  555/1912  si
          veda in nota all'art. 17.