Art. 22. 1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Nota all'art. 22: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 555/1912 si veda in nota all'art. 17.