Art. 22. Vino 1. Il vino, tranquillo o spumante, e' assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero. 2. Si intendono per: a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi: 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; 2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purche' siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; b) "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che: 1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione. 3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.