Art. 22 
           Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e integrazioni,
chiunque detiene a  qualsiasi  titolo  sorgenti  di  radiazioni,  ivi
comprese le macchine  radiogene,  deve  farne  denuncia  entro  dieci
giorni agli organi del Servizio sanitario  nazionale  competenti  per
territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco  e  all'ANPA,
nonche', ove di  loro  competenza,  all'Ispettorato  del  Lavoro,  al
Comandante di porto e all'Ufficio di sanita' marittima,  indicando  i
mezzi di protezione posti in atto. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: 
    a) ai combustibili nucleari  e  alle  materie  fissili  speciali,
utilizzati o destinati ad impianti di cui al capo VII,  ancorche'  in
corso di trasporto; 
    b) alle  sorgenti  di  radiazioni  trasportate,  nonch  a  quelle
depositate nel corso del trasporto per un  periodo  non  superiore  a
dieci giorni; 
    c) alle materie radioattive estratte nel corso delle  lavorazioni
minerarie, depositate nell'area oggetto del  permesso  di  ricerca  o
della concessione della coltivazione. 
  3. I detentori delle sorgenti di cui al comma 1  devono  provvedere
alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni  della
presa in carico e dello scarico delle stesse,  per  decadimento,  per
smaltimento nell'ambiente o conferimento di rifiuti  e  comunque  per
cessazione della detenzione. 
  4. Con decreto del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i
Ministri   dell'ambiente,    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  del  lavoro   e   della   previdenza   sociale   e
dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni  e
le quantita' ai fini della denuncia di materie radioattive, i modi  e
le caratteristiche ai fini della denuncia delle macchine radiogene  e
le modalita' di registrazione. 
 
          Nota all'art. 22:
           - Della  legge  n.  1860/1962  (v.  nota  all'art.  3)  si
          trascrive  il testo dell'art. 3, quale modificato dall'art.
          1 del D.P.R. n.  1704/1965:
          "Art. 3.- Chiunque detiene materie fissili speciali o altre
          materie prime fonti, in  qualsiasi  quantita',  deve  farne
          denuncia  nel  termine  di giorni 60 dall'entrata in vigore
          della presente legge  al  Ministero  dell'industria  e  del
          commercio.    Chiunque,  dopo  l'entrata  in  vigore  della
          presente legge, venga in possesso  delle  materie  suddette
          deve  farne  denuncia  al  Ministero  dell'industria  e del
          commercio nel termine di 5 giorni.  Il  Comitato  nazionale
          per l'energia nucleare esercitera' sulle materie detenute i
          controlli necessari.
          E'   parimenti   soggetto  all'obbligo  della  denunzia  al
          Ministero dell'industria e del  commercio  nel  termine  di
          cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantita'
          tali  che  la radioattivita' totale all'atto della denunzia
          ecceda  i valori di quantita' totale di radioattivita' o di
          peso  determinati  ai  sensi  dell'art.1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  13  febbraio 1964, n. 185, e
          fissati con decreto  del  Ministro  per  l'industria  e  il
          commercio  emanato  ai  sensi  dell'art.  30  del  medesimo
          decreto 13 febbraio 1964,  n.  185.    Qualora  le  materie
          radioattive  siano  detenute  da  istituti universitari per
          l'esclusivo scopo didattico o di  ricerca  scientifica,  il
          competente  direttore,  e' tenuto ad effettuare la denunzia
          anche al Ministero della pubblica istruzione.
          Restano ferme le disposizioni  sulla  protezione  sanitaria
          della  popolazione  contenute  nel  capo IX del decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,  n.185.    Le
          denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun
          anno".
          Rispetto al testo su richiamato il Ministro dell'industria,
          sulla   base   della   facolta'  prevista  dalla  legge  n.
          1008/1969, ha stabilito, con il  decreto  del  15  dicembre
          1970,   particolari   esoneri  dall'autorizzazione  per  la
          detenzione di materie  fissili  speciali  o  altre  materie
          prime fonti.