Art. 22 Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e integrazioni, chiunque detiene a qualsiasi titolo sorgenti di radiazioni, ivi comprese le macchine radiogene, deve farne denuncia entro dieci giorni agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'ANPA, nonche', ove di loro competenza, all'Ispettorato del Lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanita' marittima, indicando i mezzi di protezione posti in atto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) ai combustibili nucleari e alle materie fissili speciali, utilizzati o destinati ad impianti di cui al capo VII, ancorche' in corso di trasporto; b) alle sorgenti di radiazioni trasportate, nonch a quelle depositate nel corso del trasporto per un periodo non superiore a dieci giorni; c) alle materie radioattive estratte nel corso delle lavorazioni minerarie, depositate nell'area oggetto del permesso di ricerca o della concessione della coltivazione. 3. I detentori delle sorgenti di cui al comma 1 devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse, per decadimento, per smaltimento nell'ambiente o conferimento di rifiuti e comunque per cessazione della detenzione. 4. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantita' ai fini della denuncia di materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della denuncia delle macchine radiogene e le modalita' di registrazione.
Nota all'art. 22: - Della legge n. 1860/1962 (v. nota all'art. 3) si trascrive il testo dell'art. 3, quale modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 1704/1965: "Art. 3.- Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantita', deve farne denuncia nel termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio. Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di 5 giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare esercitera' sulle materie detenute i controlli necessari. E' parimenti soggetto all'obbligo della denunzia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantita' tali che la radioattivita' totale all'atto della denunzia ecceda i valori di quantita' totale di radioattivita' o di peso determinati ai sensi dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e fissati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio emanato ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto 13 febbraio 1964, n. 185. Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore, e' tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185. Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno". Rispetto al testo su richiamato il Ministro dell'industria, sulla base della facolta' prevista dalla legge n. 1008/1969, ha stabilito, con il decreto del 15 dicembre 1970, particolari esoneri dall'autorizzazione per la detenzione di materie fissili speciali o altre materie prime fonti.