Art. 22
                        (Istruzioni scritte)
1.  Per  ogni  luogo  di  lavoro  il  datore di lavoro deve curare la
   predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente  ubicate  e,
   ove   necessario,  anche  plurilingue,  comprensibili  a  tutti  i
   lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza
   e della salute  dei  lavoratori  e  a  garanzia  dell'impiego  del
   materiale  in  condizioni  di  sicurezza,  nonche'  sull'uso delle
   attrezzature di salvataggio e sulle  azioni  da  intraprendere  in
   caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.