(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
             Consiglio di Amministrazione: Composizione 
 
    1. Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' costituito: 
    a) il Rettore, che lo presiede; 
    b) quattro docenti, appartenenti due alle Aree  scientifiche  CUN
da 1 a 9 e due alle Aree da 10 a 14, nominati dal Senato  Accademico,
su  proposta  del   Rettore,   previa   consultazione   dei   docenti
appartenenti alle suddette Aree; i docenti devono essere in  possesso
di  competenza  in  campo   gestionale,   ovvero   di   un'esperienza
professionale di alto livello, con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla  presentazione
di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo; 
    c) due rappresentanti eletti dagli studenti; 
    d)  un  rappresentante   del   personale   tecnico-amministrativo
nominato dal Senato  Accademico,  su  proposta  del  Rettore,  previa
consultazione del personale tecnico amministrativo; il rappresentante
del  personale  deve  essere  in  possesso  di  competenza  in  campo
gestionale, ovvero di un'esperienza professionale  di  alto  livello,
con     una     necessaria     attenzione     alla     qualificazione
scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione  di  curricula,
che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo; 
    e) due componenti in possesso di competenza in campo  gestionale,
ovvero di  un'esperienza  professionale  di  alto  livello,  con  una
necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale,  non
appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre  anni  precedenti  la  loro
designazione e per tutta la durata dell'incarico, scelti  dal  Senato
Accademico, su proposta del Rettore, mediante avvisi  pubblici  o  su
indicazione di istituzioni senza  scopo  di  lucro  o  di  Fondazioni
bancarie di rilievo regionale, nazionale o internazionale. 
    2. Partecipa alle sedute  senza  diritto  di  voto  il  Direttore
generale con funzioni di segretario verbalizzante. 
    3. I componenti sono designati nel rispetto del  principio  delle
pari opportunita' tra uomini e donne. 
    4. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione  e'  di
durata triennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti  degli
studenti,   di   durata   biennale;   il   mandato   e'   rinnovabile
consecutivamente per una sola volta. 
    5. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono qualora
non partecipino ad almeno tre sedute consecutive. 
    6. I componenti del Consiglio di  Amministrazione  sono  nominati
con decreto del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato
dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta  di  almeno
un terzo dei suoi componenti.