Art. 22 
 
(( Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia  per  la  diffusione  delle
  tecnologie  per   l'innovazione;   successione   dei   rapporti   e
  individuazione delle effettive risorse umane e strumentali 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA  e
l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per  l'innovazione  sono
soppressi. 
  2. Al fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  e  dei
rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in  carica
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto continuano a svolgere le  rispettive  funzioni  fino
alla nomina del Direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di
chiusura degli enti soppressi alla  data  di  cessazione  degli  enti
stessi,  che  sono  corredati  dalla  relazione  redatta  dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima  data  e  trasmessi  per
l'approvazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Direttore  generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e
dal Dipartimento di cui all'articolo 20,  comma  2,  in  qualita'  di
commissario  straordinario,  fino  alla  nomina  degli  altri  organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 
  3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia Digitale  il  personale
di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20,  comma  2,  le
risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui
al medesimo articolo  20,  comma  2,  compresi  i  connessi  rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita  alcuna  procedura
di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto  salvo  il  diritto  di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso  il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra  nella
titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 
  4. Il personale attualmente in servizio  in  posizione  di  comando
presso le amministrazioni di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  puo'
optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il  transito  e'
effettuato, previo  interpello,  con  valutazione  comparativa  della
qualificazione  professionale   posseduta   nonche'   dell'esperienza
maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di
servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei
titoli di studio. Il personale comandato non  transitato  all'Agenzia
ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza. 
  5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione,  ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al  personale  dell'Agenzia
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del  personale
del comparto Ministeri. 
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da
emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del  Direttore
generale dell'Agenzia, e'  determinata  l'effettiva  dotazione  delle
risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito  ai
sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione  delle  dotazioni
organiche delle amministrazioni  di  provenienza,  fissata  entro  il
limite massimo di 150 unita',  nonche'  la  dotazione  delle  risorse
finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia
stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di
equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al
comparto    Ministeri.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui il  trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello  del
comparto Ministeri, il personale  percepisce  per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici. 
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro delegato, da  emanarsi  entro  quarantacinque  giorni  dalla
nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre  la  data  di
adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri  sono  adeguate  in  considerazione  del
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2. 
  8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  9. All'Agenzia  si  applicano  le  disposizioni  sul  patrocinio  e
sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico  di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  10. Il comma 1 dell'articolo  68  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi a seguito di  una  valutazione  comparativa  di  tipo
tecnico ed  economico  tra  le  seguenti  soluzioni  disponibili  sul
mercato:  a)   software   sviluppato   per   conto   della   pubblica
amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;  c)  software  libero  o  a
codice sorgente aperto; d)  software  combinazione  delle  precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico  ed
economico dimostri l'impossibilita'  di  accedere  a  soluzioni  open
source o gia' sviluppate all'interno della  pubblica  amministrazione
ad un prezzo inferiore, e'  consentita  l'acquisizione  di  programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di  cui  al  presente  comma  e'  effettuata  secondo  le
modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia  per  l'Italia  Digitale,
che, a richiesta di soggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere
circa il loro rispetto». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle   dipendenze   delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          supplemento ordinario: 
              «Art.40. Contratti collettivi nazionali e integrativi. 
              (Art. 45 del D.Lgs. n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 15  del  D.Lgs.  n.  470  del  1993  e  poi
          dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del  1997  e  successivamente
          modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
              1. La contrattazione collettiva determina i  diritti  e
          gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
          nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
          in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva  le
          materie attinenti all'organizzazione degli  uffici,  quelle
          oggetto di partecipazione sindacale ai sensi  dell'art.  9,
          quelle afferenti alle  prerogative  dirigenziali  ai  sensi
          degli articoli  5,  comma  2,  16  e  17,  la  materia  del
          conferimento e della revoca degli  incarichi  dirigenziali,
          nonche' quelle di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
          alle  sanzioni   disciplinari,   alla   valutazione   delle
          prestazioni ai fini della  corresponsione  del  trattamento
          accessorio,   della   mobilita'   e   delle    progressioni
          economiche,  la  contrattazione  collettiva  e'  consentita
          negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
          un'area  dirigenziale  riguarda  la  dirigenza  del   ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
          di cui all'art. 15  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.  Nell'ambito  dei
          comparti  di  contrattazione  possono   essere   costituite
          apposite    sezioni     contrattuali     per     specifiche
          professionalita'. 
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti tra i diversi livelli e la  durata  dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni  attivano  autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei  vincoli  di  bilancio
          risultanti dagli  strumenti  di  programmazione  annuale  e
          pluriennale di ciascuna amministrazione. La  contrattazione
          collettiva  integrativa  assicura   adeguati   livelli   di
          efficienza   e   produttivita'   dei   servizi    pubblici,
          incentivando l'impegno e la qualita' della  performance  ai
          sensi dell'art.  45,  comma  3.  A  tale  fine  destina  al
          trattamento economico accessorio collegato alla performance
          individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
          complessivo  comunque  denominato.  Essa  si  svolge  sulle
          materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
          collettivi nazionali, tra i soggetti  e  con  le  procedure
          negoziali che questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere
          ambito territoriale e riguardare  piu'  amministrazioni.  I
          contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
          sessioni negoziali in sede decentrata.  Alla  scadenza  del
          termine le parti riassumono  le  rispettive  prerogative  e
          liberta' di iniziativa e decisione. 
              3-ter. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il
          migliore svolgimento della funzione pubblica,  qualora  non
          si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un  contratto
          collettivo integrativo, l'amministrazione interessata  puo'
          provvedere, in via provvisoria, sulle materie  oggetto  del
          mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.  Agli
          atti adottati unilateralmente si applicano le procedure  di
          controllo di compatibilita' economico-finanziaria  previste
          dall'art. 40-bis. 
              3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto
          legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
          all'ARAN   una    graduatoria    di    performance    delle
          amministrazioni statali e degli  enti  pubblici  nazionali.
          Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni,  per
          settori, su almeno tre livelli di merito, in  funzione  dei
          risultati  di  performance  ottenuti.   La   contrattazione
          nazionale definisce  le  modalita'  di  ripartizione  delle
          risorse per la  contrattazione  decentrata  tra  i  diversi
          livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva  dei
          relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
          41,  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse   indicate
          all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
          finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
          integrativa. Le regioni, per  quanto  concerne  le  proprie
          amministrazioni,  e  gli  enti  locali  possono   destinare
          risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa  nei
          limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e  nei
          limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
          personale dalle vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel
          rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di  stabilita'
          e di analoghi strumenti del contenimento  della  spesa.  Lo
          stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
          integrativa  e'  correlato   all'effettivo   rispetto   dei
          principi  in  materia   di   misurazione,   valutazione   e
          trasparenza della performance e  in  materia  di  merito  e
          premi applicabili alle regioni e agli enti  locali  secondo
          quanto  previsto  dagli  articoli  16  e  31  del   decreto
          legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni  non  possono
          in ogni caso sottoscrivere  in  sede  decentrata  contratti
          collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e  con  i
          limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o  che
          disciplinano materie  non  espressamente  delegate  a  tale
          livello negoziale ovvero che comportano oneri non  previsti
          negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale  di
          ciascuna  amministrazione.  Nei  casi  di  violazione   dei
          vincoli  e  dei  limiti   di   competenza   imposti   dalla
          contrattazione  nazionale  o  dalle  norme  di  legge,   le
          clausole sono nulle, non possono essere  applicate  e  sono
          sostituite ai sensi degli articoli  1339  e  1419,  secondo
          comma, del codice civile. In caso di accertato  superamento
          di vincoli finanziari da parte delle sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei  conti,  del  Dipartimento  della
          funzione pubblica o del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' fatto altresi' obbligo di  recupero  nell'ambito
          della sessione negoziale successiva.  Le  disposizioni  del
          presente  comma  trovano  applicazione  a   decorrere   dai
          contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
          in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              3-sexies. A corredo di ogni  contratto  integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'art. 40-bis, comma 1. 
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti.». 
              - Si riporta l'art. 1  del  regio  decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle  leggi  e  delle
          norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in  giudizio
          dello  Stato  e  sull'ordinamento   dell'Avvocatura   dello
          Stato), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12  dicembre
          1933, n. 286: 
              «1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza  in
          giudizio  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  anche   se
          organizzate  ad   ordinamento   autonomo,   spettano   alla
          Avvocatura dello Stato. 
              Gli avvocati dello Stato, esercitano le  loro  funzioni
          innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
          hanno bisogno di mandato, neppure nei  casi  nei  quali  le
          norme ordinarie richiedono il  mandato  speciale,  bastando
          che consti della loro qualita'.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  68  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n.  112,  supplemento  ordinario,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni. 
              1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono  programmi
          informatici o parti di essi a seguito  di  una  valutazione
          comparativa di tipo tecnico ed economico  tra  le  seguenti
          soluzioni disponibili sul mercato: a)  software  sviluppato
          per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo  di
          software  o  parti  di  esso  sviluppati  per  conto  della
          pubblica amministrazione; c) software  libero  o  a  codice
          sorgente aperto; d) software combinazione delle  precedenti
          soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa  di  tipo
          tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di  accedere
          a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
          pubblica  amministrazione  ad  un  prezzo   inferiore,   e'
          consentita l'acquisizione di programmi informatici di  tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto. 
              2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
          nell'acquisizione  dei  programmi   informatici,   adottano
          soluzioni informatiche, quando possibile  modulari,  basate
          sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che
          assicurino   l'interoperabilita'    e    la    cooperazione
          applicativa e consentano la  rappresentazione  dei  dati  e
          documenti in piu'  formati,  di  cui  almeno  uno  di  tipo
          aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate   ed   eccezionali
          esigenze. 
              2-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche    comunicano
          tempestivamente al DigitPA  l'adozione  delle  applicazioni
          informatiche   e    delle    pratiche    tecnologiche,    e
          organizzative, adottate, fornendo ogni  utile  informazione
          ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate
          e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e  la
          piu' ampia diffusione delle migliori pratiche. 
              3. Per formato dei dati di tipo aperto  si  intende  un
          formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente. 
              4. DigitPA  istruisce  ed  aggiorna,  con  periodicita'
          almeno  annuale,   un   repertorio   dei   formati   aperti
          utilizzabili  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   delle
          modalita' di trasferimento dei formati.».