Art. 22 Direttore generale e vice direttore generale 1. La Direzione generale per il personale civile (PERSOCIV) e' retta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Il direttore generale e' coadiuvato da due vice direttori generali, dei quali uno civile scelto fra i dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, e l'altro militare, nominato con decreto del Ministro della difesa fra gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate. 3. Il vice direttore civile o, in sua assenza, quello militare, sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.