Art. 22 Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca 1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, (( previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, )) formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni.»; b) alla lettera b) le parole «la nomina e la durata in carica» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e (( le modalita' di selezione ». )) 2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, (( del regolamento di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, (( del citato regolamento di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. 3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro (( due anni )) dalla formulazione della proposta». 4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, (( come modificato dal presente articolo, )) successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, S.O., come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Misure in materia di riscossione (Omissis). 140. Icomponenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; b) irequisiti e le modalita' di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita', prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di eta'. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3 del citato regolamento di cui al DPR n. 76 del 2010: "Art. 8. Il Consiglio direttivo 1. Il Consiglio direttivo e' costituito da sette componenti, scelti con le modalita' di cui al comma 3, tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari. 2. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attivita', approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4. 3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non piu' di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione e' composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, societa' scientifiche, da esperti, nonche' da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4 del citato regolamento di cui al DPR n. 76 del 2010: "Art. 6. Organi (Omissis). 4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni.". Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2010, n. 25, come modificato dalla presente legge: "Art. 11. Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa 1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro e' nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunita' scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, e' supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non puo', in nessun caso, fare parte del comitato di selezione. 2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro: a) cinque nominativi per la carica di presidente; b) tre nominativi per la carica di consigliere. 2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. 3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere e' scelto direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. 4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9. 5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.".