Art. 22 
 
 
Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 
 
  1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio  davanti  alle
giurisdizioni superiori puo' essere  richiesta  al  CNF  da  chi  sia
iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque  anni  e
abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28  maggio  1936,  n.
1003, e dal regio decreto 9 luglio  1936,  n.  1482,  al  quale  sono
ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 
  2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato
una anzianita' di iscrizione all'albo di otto  anni,  successivamente
abbia lodevolmente e proficuamente frequentato  la  Scuola  superiore
dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il
regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione
per l'accesso e per la verifica  finale  di  idoneita'.  La  verifica
finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame  designata
dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori  universitari
e magistrati addetti alla Corte di cassazione. 
  3. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti  alle  giurisdizioni
superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono  chiedere
l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano maturato i requisiti per detta  iscrizione  secondo  la
previgente normativa. 
  4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione  coloro  che  maturino  i
requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.  1003,  il  quinto
comma e' sostituito dal seguente: 
    «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una  media  di
sette decimi nelle prove scritte e in quella orale  avendo  riportato
non meno di sei decimi in ciascuna di esse». 
 
          Note all'art. 22: 
              - La legge 28 maggio 1936, n. 1003,  reca:  "Norme  per
          l'iscrizione nell'albo speciale per il  patrocinio  davanti
          alla  Corte  di  cassazione  ed  alle  altre  giurisdizioni
          superiori". 
              - Il regio decreto  9  luglio  1936  reca:  "Norme  per
          l'attuazione  della  L.  28  maggio  1936,  n.  1003,   sul
          patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4  della  citata
          Legge 28 maggio 1936, n. 1003: 
              "Art. 4 (Le prove dell'esame sono scritte ed  orali)  -
          Le prove scritte  sono  tre  e  consistono  ciascuna  nella
          compilazione di ricorsi per cassazione  rispettivamente  in
          materia civile,  penale  ed  amministrativa.  La  prova  in
          materia amministrativa puo' anche consistere in un  ricorso
          al Consiglio di Stato od  alla  Corte  dei  conti  in  sede
          giurisdizionale. 
              Per la compilazione dei ricorsi e' dato  ai  candidati,
          secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o  di
          atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei
          ricorsi indicati nel precedente comma. 
              La prova orale consiste nella discussione  di  un  tema
          avente per  oggetto  una  contestazione  giudiziale,  nella
          quale  il  candidato  dimostri   la   propria   cultura   e
          l'attitudine  al  patrocinio  dinanzi  alle   giurisdizioni
          superiori. 
              Sono dichiarati idonei i candidati che  conseguano  una
          media di otto decimi  nelle  prove  scritte  ed  in  quella
          orale,  avendo  riportato  non  meno  di  sette  decimi  in
          ciascuna di esse.".