Art. 22 
 
Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici
vigilati, e agli enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico,
     nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 
 
  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: 
  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,  istituiti,
vigilati e finanziati dalla amministrazione  medesima  ovvero  per  i
quali   l'amministrazione   abbia   il   potere   di   nomina   degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite
e delle attivita'  svolte  in  favore  dell'amministrazione  o  delle
attivita' di servizio pubblico affidate; 
  b) l'elenco delle societa' di cui  detiene  direttamente  quote  di
partecipazione   anche   minoritaria   indicandone   l'entita',   con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in
favore dell'amministrazione o delle attivita'  di  servizio  pubblico
affidate; 
  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in
controllo  dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle  funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli
enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte   di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da
pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste  riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di  nomina
dei vertici o dei componenti degli organi; 
  d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. 
  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura
della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per
l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al
trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai
risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei  quali  sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e
15. 
  4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in  loro  favore
di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   dell'amministrazione
interessata. 
  5. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente  controllate
nei  confronti  delle  societa'  indirettamente   controllate   dalle
medesime amministrazioni. 
  6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione   nei   confronti   delle   societa',   partecipate   da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati  regolamentati  e  loro
controllate.