Art. 22 
 
Prevalenza su diverse disposizioni in materia di  inconferibilita'  e
                          incompatibilita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di  attuazione
degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle  diverse
disposizioni di legge regionale, in  materia  di  inconferibilita'  e
incompatibilita' di incarichi presso  le  pubbliche  amministrazioni,
gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico. 
  2. Sono in ogni caso fatte salve le  disposizioni  della  legge  20
luglio 2004, n. 215. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto
non si applicano agli  incarichi  presso  le  societa'  che  emettono
strumenti  finanziari  quotati  in  mercati  regolamentati   e   agli
incarichi presso le loro controllate.  
 
          Note all'art. 22: 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   54    della
          Costituzione: 
              «Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere  di  essere
          fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
          leggi. 
              I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche  hanno
          il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando
          giuramento nei casi stabiliti dalla legge.». 
              Per  il  riferimento  al  citato  articolo   97   della
          Costituzione, vedasi nelle note alle premesse. 
              Per il riferimento alla citata legge 20 luglio 2004, n.
          215, vedasi nelle note all'articolo 6.