Art. 22 
 
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio  2005,  n.  151,  relativo
  alla   riduzione   dell'uso   di    sostanze    pericolose    nelle
  apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche,   nonche'    allo
  smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264. 
 
  1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di  quelli  fissi  di
grandi dimensioni)» sono soppresse; 
    b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
per il condizionamento»; 
    c) dopo il numero 8.9 e' inserito il seguente: 
    «8.9-bis. Test di fecondazione». 
  2. Rientra nella fase della raccolta, come  definita  dall'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri  di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  25
luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali  del
proprio  punto  vendita  o  presso  altro  luogo   risultante   dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE  disciplinati
dal decreto legislativo  n.  151  del  2005  provenienti  dai  nuclei
domestici; 
    b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri
di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo
n.  151  del  2005  con  cadenza  mensile  e,  comunque,  quando   il
quantitativo   raggruppato   raggiunga   complessivamente   i   3.500
chilogrammi. Il quantitativo di  3.500  chilogrammi  si  riferisce  a
ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1  al  regolamento
di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  25  settembre  2007,  n.  185,  e  a  3.500
chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo
allegato; 
    c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso  il  punto  di
vendita del  distributore  o  presso  altro  luogo  risultante  dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65,  in  luogo  idoneo,  non  accessibile  a  terzi  e
pavimentato.  I  RAEE  sono  protetti  dalle   acque   meteoriche   e
dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura  anche
mobili, e raggruppati  avendo  cura  di  tenere  separati  i  rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo  187,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario
garantire l'integrita'  delle  apparecchiature,  adottando  tutte  le
precauzioni atte ad evitare  il  deterioramento  delle  stesse  e  la
fuoriuscita di sostanze pericolose. 
  3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «,  effettuato»  fino  a:
«6.000 kg» sono soppresse. 
  4. La realizzazione e la gestione di  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo  n.
151 del 2005 si svolge con le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28  aprile
2008, e successive modificazioni,  ovvero,  in  alternativa,  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  208,  213  e  216  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo  1  e  l'articolo  8  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo dell'allegato 1B del decreto legislativo  25
          luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE,
          della direttiva 2002/96/CE e della  direttiva  2003/108/CE,
          relative alla riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose
          nelle apparecchiature elettriche ed  elettroniche,  nonche'
          allo smaltimento dei rifiuti ), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O.  ,  come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
 
                                                         "Allegato 1B 
                                                    (art. 2, comma 1) 
 
              Esempi  di  prodotti  che  devono   essere   presi   in
          considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano
          nelle   categorie    dell'allegato    1A.    L'elenco    e'
          esemplificativo e non esaustivo 
              1. Grandi elettrodomestici. 
              1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione. 
              1.2 Frigoriferi. 
              1.3 Congelatori. 
              1.4 Altri grandi  elettrodomestici  utilizzati  per  la
          refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti. 
              1.5 Lavatrici. 
              1.6 Asciugatrici. 
              1.7 Lavastoviglie. 
              1.8 Apparecchi per la cottura. 
              1.9 Stufe elettriche. 
              1.10 Piastre riscaldanti elettriche. 
              1.11 Forni a microonde. 
              1.12 Altri grandi elettrodomestici  utilizzati  per  la
          cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti. 
              1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento. 
              1.14 Radiatori elettrici. 
              1.15  Altri  grandi  elettrodomestici  utilizzati   per
          riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani. 
              1.16 Ventilatori elettrici. 
              1.17 Apparecchi per il  condizionamento  come  definiti
          dal D.M.  2  gennaio  2003  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive. 
              1.18  Altre  apparecchiature  per  la  ventilazione   e
          l'estrazione d'aria e per il condizionamento. 
              2. Piccoli elettrodomestici.  Valutazione  in  peso  ai
          fini della determinazione delle quote di mercato  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1. 
              2.1 Aspirapolvere. 
              2.2 Scope meccaniche. 
              2.3 Altre apparecchiature per la pulizia. 
              2.4  Macchine  per  cucire,  macchine  per   maglieria,
          macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili. 
              2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare,
          pressare e trattare ulteriormente gli indumenti. 
              2.6 Tostapane. 
              2.7 Friggitrici. 
              2.8   Frullatori,   macinacaffe'    elettrici,    altri
          apparecchi per la preparazione dei  cibi  e  delle  bevande
          utilizzati  in  cucina  e  apparecchiature  per  aprire   o
          sigillare contenitori o pacchetti. 
              2.9 Coltelli elettrici. 
              2.10    Apparecchi    tagliacapelli,    asciugacapelli,
          spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici,  apparecchi
          per massaggi e altre cure del corpo. 
              2.11  Sveglie,  orologi  da  polso   o   da   tasca   e
          apparecchiature per  misurare,  indicare  e  registrare  il
          tempo. 
              2.12 Bilance. 
              3. Apparecchiature informatiche per  le  comunicazioni.
          Valutazione in peso  ai  fini  della  determinazione  delle
          quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 
              3.1 Trattamento dati centralizzato: 
              3.1.1 mainframe; 
              3.1.2 minicomputer; 
              3.1.3 stampanti. 
              3.2 Informatica individuale: 
              3.2.1  Personal  computer  (unita'   centrale,   mouse,
          schermo e tastiera inclusi). 
              3.2.2  Computer  portatili  (unita'  centrale,   mouse,
          schermo e tastiera inclusi). 
              3.2.3 Notebook. 
              3.2.4 Agende elettroniche. 
              3.2.5 Stampanti. 
              3.2.6 Copiatrici. 
              3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. 
              3.2.8  Calcolatrici  tascabili  e  da  tavolo  e  altri
          prodotti e apparecchiature  per  raccogliere,  memorizzare,
          elaborare, presentare o comunicare informazioni  con  mezzi
          elettronici. 
              3.2.9 Terminali e sistemi utenti. 
              3.2.10 Fax. 
              3.2.11 Telex. 
              3.2.12 Telefoni. 
              3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. 
              3.2.14 Telefoni senza filo. 
              3.2.15 Telefoni cellulari. 
              3.2.16  Segreterie  telefoniche  e  altri  prodotti   o
          apparecchiature per trasmettere  suoni,  immagini  o  altre
          informazioni mediante la telecomunicazione. 
              4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in  peso  ai
          fini della determinazione delle quote di mercato  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1. 
              4.1 Apparecchi radio. 
              4.2 Apparecchi televisivi. 
              4.3 Videocamere. 
              4.4 Videoregistratori. 
              4.5 Registratori hi-fi. 
              4.6 Amplificatori audio. 
              4.7 Strumenti musicali. 
              4.8 Altri prodotti o apparecchiature per  registrare  o
          riprodurre  suoni  o  immagini,  inclusi  segnali  o  altre
          tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse
          dalla telecomunicazione. 
              5. Apparecchiature di illuminazione. 
              5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai
          fini della determinazione delle quote di mercato  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 1. 
              5.2 Tubi fluorescenti. 
              5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. 
              5.4 Sorgenti luminose a  scarica  ad  alta  intensita',
          comprese sorgenti  luminose  a  vapori  di  sodio  ad  alta
          pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. 
              5.5  Sorgenti  luminose  a  vapori  di  sodio  a  bassa
          pressione. 
              6. Utensili  elettrici  ed  elettronici  (ad  eccezione
          degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni). 
              6.1 Trapani. 
              6.2 Seghe. 
              6.3 Macchine per cucire. 
              6.4 Apparecchiature per tornire, fresare,  carteggiare,
          smerigliare,  segare,   tagliare,   tranciare,   trapanare,
          perforare, punzonare, piegare, curvare o  per  procedimenti
          analoghi su legno, metallo o altri materiali. 
              6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare  o  avvitare  o
          rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo. 
              6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo. 
              6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere
          o per altro trattamento di sostanze liquide o  gassose  con
          altro mezzo. 
              6.8  Attrezzi  tagliaerba  o  per  altre  attivita'  di
          giardinaggio. 
              7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo  libero  e
          lo sport. 
              7.1 Treni elettrici e auto giocattolo. 
              7.2 Consolle di videogiochi portatili. 
              7.3 Videogiochi. 
              7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa,
          canottaggio, ecc. 
              7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o
          elettronici. 
              7.6 Macchine a gettoni. 
              8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti
          impiantati ed infettati). 
              8.1 Apparecchi di radioterapia. 
              8.2 Apparecchi di cardiologia. 
              8.3 Apparecchi di dialisi. 
              8.4 Ventilatori polmonari. 
              8.5 Apparecchi di medicina nucleare. 
              8.6 Apparecchiature  di  laboratorio  per  diagnosi  in
          vitro. 
              8.7 Analizzatori. 
              8.8 Congelatori. 
              8.9  Altri  apparecchi  per  diagnosticare,  prevenire,
          monitorare,  curare  e   alleviare   malattie,   ferite   o
          disabilita'. 
              8.9-bis. Test di fecondazione. 
              9. Strumenti di monitoraggio e di controllo. 
              9.1 Rivelatori di fumo. 
              9.2 Regolatori di calore. 
              9.3 Termostati. 
              9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura  o  regolazione
          ad uso domestico o di laboratorio. 
              9.5 Altri strumenti di monitoraggio e  controllo  usati
          in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra. 
              10. Distributori automatici. 
              10.1 Distributori automatici, incluse le  macchine  per
          la preparazione e l'erogazione automatica o  semiautomatica
          di cibi e di bevande: 
              a) di bevande calde; 
              b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; 
              c) di prodotti solidi. 
              10.2 Distributori automatici di denaro contante. 
              10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi  tipo
          di  prodotto,  ad  eccezione   di   quelli   esclusivamente
          meccanici.". 
              - Il testo del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n.  65
          (Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei
          rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche
          (RAEE) da parte dei distributori e  degli  installatori  di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche  (AEE),  nonche'
          dei gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali
          apparecchiature),  modificato  dalla  presente  legge,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.