Art. 22 
 
                    Riduzione delle spese fiscali 
 
  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, le parole: «e si  considerano  produttive
di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «. Il reddito  e'
determinato  applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle
operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25  per  cento,».
(( Le disposizioni del presente comma si applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
di esse si tiene conto  ai  fini  della  determinazione  dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta. 
  1-bis. Limitatamente all'anno 2014, ferme restando le  disposizioni
tributarie in materia di accisa,  la  produzione  e  la  cessione  di
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino
a 2.400.000 kWh anno, e  fotovoltaiche,  sino  a  260.000  kWh  anno,
nonche' di carburanti ottenuti  da  produzioni  vegetali  provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti
agricoli  provenienti  prevalentemente  dal  fondo  effettuate  dagli
imprenditori agricoli,  costituiscono  attivita'  connesse  ai  sensi
dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e  si  considerano
produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre  i
limiti suddetti, il reddito delle  persone  fisiche,  delle  societa'
semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  1093,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai  fini  IRPEF
ed IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi  delle  operazioni
soggette  a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul   valore
aggiunto,   relativamente   alla   componente   riconducibile    alla
valorizzazione  dell'energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota
incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25  per  cento,  fatta
salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi  ordinari,
previa comunicazione all'ufficio secondo le  modalita'  previste  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
novembre  1997,  n.  442.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013 e di esse si  tiene  conto  ai  fini  della
determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute per il  predetto  periodo
d'imposta. )) 
  2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44, e' sostituito dal seguente: «5-bis. Con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e
dell'interno, sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a  decorrere
dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera
h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, sulla base dell'altitudine  riportata  nell'elenco  dei
comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori  diretti
e imprenditori agricoli  professionali  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti  nella  previdenza
agricola, (( e  gli  altri.  Ai  terreni  a  immutabile  destinazione
agro-silvo-pastorale   a   proprieta'   collettiva   indivisibile   e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in  zone
montane o di collina, e'  riconosciuta  l'esenzione  dall'IMU.  Dalle
disposizioni di cui al presente comma deve  derivare  ))  un  maggior
gettito complessivo annuo non inferiore  a  350  milioni  di  euro  a
decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero  del  maggior  gettito,
come risultante  per  ciascun  comune  a  seguito  dell'adozione  del
decreto di cui al periodo precedente, e' operato, per i comuni  delle
Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con
la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge
24  dicembre  2012,  n.  228,  e,  per   i   comuni   delle   regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (( Con  apposito
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'  per  la
compensazione del minor  gettito  in  favore  dei  comuni  nei  quali
ricadono terreni a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a
proprieta' collettiva indivisibile e  inusucapibile  non  situati  in
zone montane o di  collina,  ai  quali  e'  riconosciuta  l'esenzione
dall'IMU. 
  2-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo
periodo, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal
comma 2 del presente articolo, sono  adottati  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1093
          dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2007)": 
              "1093.  Le  societa'  di   persone,   le   societa'   a
          responsabilita' limitata e  le  societa'  cooperative,  che
          rivestono  la  qualifica  di  societa'  agricola  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
          99, come da ultimo modificato dal comma 1096  del  presente
          articolo, possono optare per l'imposizione dei  redditi  ai
          sensi dell'articolo 32 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre
          1997, n. 442 recante  "Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino della  disciplina  delle  opzioni  in  materia  di
          imposta sul  valore  aggiunto  e  di  imposte  dirette"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298.