(( Art. 22-bis 
 
             Risorse destinate alle zone franche urbane 
 
  1. Per gli interventi in favore delle zone franche  urbane  di  cui
all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera  CIPE  n.  14
dell'8  maggio   2009,   ricadenti   nelle   regioni   non   comprese
nell'obiettivo «Convergenza»  e  della  zona  franca  del  comune  di
Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75  milioni  di  euro
per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone  franche
urbane, al netto degli eventuali  costi  necessari  per  l'attuazione
degli  interventi,  sulla  base  dei  medesimi  criteri  di   riparto
utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio  2009.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma  1  costituisce  il  limite
annuale per la fruizione delle agevolazioni da  parte  delle  imprese
beneficiarie.   Le   regioni   interessate   possono   destinare,   a
integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per  il
finanziamento delle agevolazioni di cui al presente  articolo,  anche
rivenienti, per le  zone  franche  dell'obiettivo  «Convergenza»,  da
eventuali riprogrammazioni  degli  interventi  del  Piano  di  azione
coesione. 
  3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  161
dell'11  luglio  2013,  e  successive   modificazioni,   recante   le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni concesse ai  sensi  dell'articolo  37  del  citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota  nazionale  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75
milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  37  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  "Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese", convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              "Art.  37.  1.  La   riprogrammazione   dei   programmi
          cofinanziati dai Fondi strutturali  2007-2013  oggetto  del
          Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse
          proprie regionali possono prevedere il finanziamento  delle
          tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da  a)  a  d)
          del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese
          di  micro  e  piccola  dimensione  localizzate  o  che   si
          localizzano entro la data fissata dal  decreto  di  cui  al
          comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla  delibera  CIPE
          n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle  valutate
          ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata  e
          nelle ulteriori,  rivenienti  da  altra  procedura  di  cui
          all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296  del
          2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          ricadenti   nelle   regioni    ammissibili    all'obiettivo
          «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
          n.  1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio   2006,   e
          successive modificazioni. 
              1-bis. Rientrano tra le  Zone  franche  urbane  di  cui
          all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, le aree industriali ricadenti  nelle  regioni  di  cui
          all'obiettivo «Convergenza» per  le  quali  e'  stata  gia'
          avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
          siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
          autovetture e abbiano  registrato  un  numero  di  addetti,
          precedenti  all'avvio  delle   procedure   per   la   cassa
          integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a  mille
          unita'. 
              1-ter.  La   dotazione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2013. 
              2. Ai fini della classificazione delle imprese  di  cui
          al comma 1 si applicano i parametri  dimensionali  previsti
          dalla vigente normativa comunitaria. 
              3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione  di
          cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della  legge  n.
          296  del  2006,  deve  intendersi  riferita  alla  «imposta
          municipale propria». 
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
          limite massimo delle risorse come individuate ai sensi  del
          comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i  termini
          di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
          sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              4-bis.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  altresi'  sperimentalmente   ai   comuni   della
          provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito  dei  programmi
          di sviluppo e degli  interventi  compresi  nell'accordo  di
          programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
          a valere sulle somme destinate alla attuazione  del  «Piano
          Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3  agosto  2012,
          come integrate dal presente decreto. Con  decreto  adottato
          ai sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  del
          presente  comma  ed  alla  individuazione   delle   risorse
          effettivamente disponibili che rappresentano  il  tetto  di
          spesa". 
              La deliberazione CIPE dell'8  maggio  2009  n.  14/2009
          recante "Selezione  e  perimetrazione  delle  zone  franche
          urbane e ripartizione delle risorse (articolo 1,  legge  n.
          296/2006 e articolo 2, legge n.  244/2007)"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 11 luglio 2009, n. 159. 
              Si riporta il testo vigente del comma 45  dell'articolo
          23  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   recante
          "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111: 
              "45. Il territorio del comune di Lampedusa  costituisce
          zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a
          343, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni.   Al   fine   di   assicurare    l'effettiva
          compatibilita' comunitaria della presente disposizione,  la
          sua efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione
          comunitaria". 
              Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10
          aprile  2014  recante  "Condizioni,  limiti,  modalita'   e
          termini  di  decorrenza  delle   agevolazioni   fiscali   e
          contributive  in  favore  di  micro   e   piccole   imprese
          localizzate  nelle  Zone  Franche  Urbane   delle   regioni
          dell'Obiettivo «Convergenza»"  e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 11 luglio 2013, n. 161. 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014)": 
              "6. In  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196".