Art. 22 
 
 
           Razionalizzazione delle autorita' indipendenti 
 
  1. I componenti dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, della Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa,
dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per  la  protezione  dei
dati  personali,  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e  della  Commissione  di
garanzia dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici  essenziali,  alla  cessazione  dall'incarico,  non  possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita'  indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a (( cinque )) anni. 
  2. (( Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre  2005,  n.
262, dopo  l'art.  29  e'  aggiunto  il  seguente:  «Art.  29-bis.  -
(Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati
dall'incarico). )) - 1. I componenti degli  organi  di  vertice  e  i
dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa,  ((
nei due anni successivi )) alla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di
collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati ((
ne' con  societa'  controllate  da  questi  ultimi.  ))  I  contratti
conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai dirigenti che (( negli  ultimi
due anni )) di servizio sono  stati  responsabili  esclusivamente  di
uffici di supporto. ((  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti  della
Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni
per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della
Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione». )) 
  3. All'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) )) al primo periodo,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita
dalla seguente: (( «due»; )) 
    a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i
dirigenti»; 
    b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni  del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici  di
supporto.». 
  4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale  degli
organismi di cui  al  comma  1  sono  gestite  unitariamente,  previa
stipula  di  apposite  convenzioni  tra  gli  stessi  organismi,  che
assicurino la trasparenza e  l'imparzialita'  delle  procedure  e  la
specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono  nulle
le  procedure  concorsuali  avviate  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o  poste  in
essere, successivamente alla predetta stipula,  in  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  presente  comma  e  le  successive   eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure  concorsuali  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. A decorrere dal 1º luglio 2014, gli organismi di cui al comma  1
provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una  riduzione  non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti. 
  6. A decorrere dal 1º ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento,  rispetto  a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi  collegiali  non
previsti dalla legge. Gli incarichi  e  i  contratti  in  corso  sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine  di  assicurare  il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente. 
  7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in  modo  unitario,  mediante  la  stipula  di   convenzioni   o   la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi.  Entro  il  31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono  ai  sensi  del  primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e  contabili,  acquisti  e  appalti,  amministrazione  del
personale, gestione del  patrimonio,  servizi  tecnici  e  logistici,
sistemi informativi ed informatici.  Dall'applicazione  del  presente
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi  complessivi  pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta  dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013. 
  8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le  parole  «e
successive modificazioni,» sono aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le
autorita' indipendenti,»; 
    b) all'art. 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le
altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' le autorita' indipendenti,». 
  (( 9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i  propri  servizi
logistici in modo da rispettare i seguenti criteri: 
  a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve
le  spese  di  funzionamento,  o  in  locazione  a  condizioni   piu'
favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili; 
  b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per
oggettive  esigenze  di  diversa  collocazione  in   relazione   alle
specifiche funzioni di singoli uffici; 
  c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o  foresteria  per  i
componenti e il personale; 
  d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte
e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva; 
  e) presenza effettiva  del  personale  nella  sede  principale  non
inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che  per
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 
  f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e  ricerca
non superiore al 2 per cento della spesa complessiva. 
  9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il  rispetto  dei
criteri di cui allo stesso comma  1  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse
anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di  violazione  di  uno  dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  9,  entro  l'anno
solare  successivo   a   quello   della   violazione   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Agenzia  del   demanio,
individua uno o piu' edifici di  proprieta'  pubblica  da  adibire  a
sede, eventualmente comune,  delle  relative  autorita'.  L'organismo
interessato trasferisce i  propri  uffici  nei  sei  mesi  successivi
all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri  di
cui alle lettere  d),  e)  e  f)  del  citato  comma  9,  l'organismo
interessato trasferisce al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
una  somma  corrispondente  all'entita'  dello  scostamento  o  della
maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario. )) 
  10. L'art. 2, comma 3, della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e'
abrogato. 
  11. (Soppresso). 
  12. (Soppresso). 
  13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, l'art. 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' soppresso. 
  14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  come  convertito  dalla
legge  7  giugno  1974,  n.   216,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1, nono comma, e' inserito,  prima  delle  parole  «I
predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le  deliberazioni  della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»; 
    b) all'art. 2, quarto comma,  terzo  periodo,  le  parole  «dalla
Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro
voti favorevoli.»; 
    c) all'art. 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le  parole  «su
proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con  non  meno
di quattro voti favorevoli.»; 
    d) all'art. 2, ottavo comma, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate  con  non  meno  di
quattro voti favorevoli.». 
  15. Ai maggiori oneri di cui al  comma  13,  pari  a  480.000  euro
annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che  a  tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto  a
quelli  previsti  a  legislazione  vigente,  senza  incrementare   il
contributo a carico dei soggetti vigilati. 
  16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla  data  di
nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 2, comma 9, della legge  14  novembre
          1995, n. 481,  recante  "Norme  per  la  concorrenza  e  la
          regolazione dei servizi di pubblica  utilita'.  Istituzione
          delle Autorita' di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'", come modificato dalla presente legge:: 
              "9. Per almeno due anni dalla cessazione  dell'incarico
          i componenti e i  dirigenti  delle  Autorita'  non  possono
          intrattenere, direttamente o  indirettamente,  rapporti  di
          collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese
          operanti nel settore di competenza; la violazione  di  tale
          divieto e' punita, salvo che il  fatto  costituisca  reato,
          con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore
          somma tra 50 milioni di lire e l'importo del  corrispettivo
          percepito e, nel  massimo,  alla  maggiore  somma  tra  500
          milioni di lire e l'importo  del  corrispettivo  percepito.
          All'imprenditore che abbia violato tale divieto si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  allo  0,5  per
          cento del  fatturato  e,  comunque,  non  inferiore  a  300
          milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire,  e,
          nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito  sia
          stato  reiterato,  la   revoca   dell'atto   concessivo   o
          autorizzativo. I valori di tali  sanzione  sono  rivalutati
          secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al  consumo
          per le famiglie di operai e impiegati rilevato  dall'ISTAT.
          Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano  ai
          dirigenti che negli ultimi quattro anni  di  servizio  sono
          stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.". 
              Si riporta l'art. 1, commi  449  e  450,  della  citata
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
          agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi  utilizzando
          le   convenzioni-quadro.   Le   restanti    amministrazioni
          pubbliche di cui all'art.  1  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche'  le
          autorita' indipendenti, possono ricorrere alle  convenzioni
          di cui al presente  comma  e  al  comma  456  del  presente
          articolo,   ovvero   ne   utilizzano   i    parametri    di
          prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei
          contratti. Gli enti del Servizio sanitario  nazionale  sono
          in ogni caso  tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni   stipulate   dalle   centrali   regionali   di
          riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni
          regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. 
              450. Dal 1° luglio  2007,  le  amministrazioni  statali
          centrali e periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
          delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni
          educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  per   gli
          acquisti di beni e servizi al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico della pubblica amministrazione di cui  all'art.
          328, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.  Fermi
          restando gli obblighi e le facolta' previsti al  comma  449
          del presente articolo, le altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di
          beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  rilievo
          comunitario  sono  tenute  a  fare   ricorso   al   mercato
          elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad  altri
          mercati elettronici istituiti ai sensi  del  medesimo  art.
          328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
          centrale regionale di riferimento per lo svolgimento  delle
          relative procedure. Per gli istituti e le  scuole  di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  universita'
          statali, tenendo conto delle rispettive specificita',  sono
          definite,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, linee  guida  indirizzate
          alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di
          beni e servizi omogenei per natura  merceologica  tra  piu'
          istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
          comma. A decorrere dal 2014 i  risultati  conseguiti  dalle
          singole istituzioni sono presi in  considerazione  ai  fini
          della distribuzione delle risorse per il funzionamento.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3,  della  legge
          14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza
          e  la  regolazione  dei  servizi  di   pubblica   utilita'.
          Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di
          pubblica utilita'", abrogato dalla presente legge: 
              "3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione
          sul  territorio  italiano  degli  organismi  pubblici   che
          svolgono funzioni di carattere  nazionale,  piu'  Autorita'
          per  i  servizi  pubblici  non  possono  avere  sede  nella
          medesima citta'.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  23,  comma  1,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'  e
          il consolidamento  dei  conti  pubblici",  soppresso  dalla
          presente legge: 
              "1. Al fine di perseguire il contenimento  della  spesa
          complessiva   per   il   funzionamento   delle    Autorita'
          amministrative indipendenti, il numero dei componenti: 
              a) del Consiglio dell'Autorita' per le  garanzie  nelle
          comunicazioni e' ridotto da  otto  a  quattro,  escluso  il
          Presidente.  Conseguentemente,  il  numero  dei  componenti
          della  commissione  per  le  infrastrutture   e   le   reti
          dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e'
          ridotto da quattro a due, escluso il Presidente,  e  quello
          dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti
          della medesima Autorita'  e'  ridotto  da  quattro  a  due,
          escluso il Presidente; 
              b)  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui   contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette
          a tre, compreso il Presidente; 
              c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  e'
          ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
              d)  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
              f) del Consiglio dell'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo e'  ridotto
          da sei a tre, compreso il Presidente; 
              g)  della  Commissione  per  la  vigilanza  sui   fondi
          pensione  e'  ridotto  da  cinque  a   tre,   compreso   il
          Presidente; 
              h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza
          e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche  e'  ridotto
          da cinque a tre, compreso il Presidente; 
              i) della Commissione di garanzia dell'attuazione  della
          legge sullo sciopero nei  servizi  pubblici  essenziali  e'
          ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.". 
              Il decreto-legge 8 aprile  1974,  n.  95  (Disposizioni
          relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei
          titoli  azionari),  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1974, n. 94.