Art. 22 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino all'adozione del decreto del Ministro di  cui  all'articolo
21, comma 1, ciascuna Direzione generale continua  ad  avvalersi  dei
preesistenti  uffici  dirigenziali  con  competenze  prevalenti   nel
rispettivo settore di attribuzione. 
  2. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto
2012, n. 135, a  decorrere  dalla  data  di  efficacia  del  presente
decreto cessa di avere vigore il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  adottato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197. 
  3. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Le disposizioni contenute nel presente decreto  entrano  in  vigore
dopo 15 giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 5 dicembre 2013 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione 
                                             D'Alia 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
       Saccomanni 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 167