Art. 22 
 
                   (Riduzione delle spese fiscali) 
 
  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, le parole: "e si  considerano  produttive
di reddito agrario" sono sostituite dalle seguenti: ". Il reddito  e'
determinato  applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle
operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25  per  cento,".
Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e
di esse si tiene conto  ai  fini  della  determinazione  dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta. 
  2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44, e' sostituito dal seguente: "5-bis. Con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e
dell'interno, sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a  decorrere
dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera
h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, sulla base dell'altitudine  riportata  nell'elenco  dei
comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT),  diversificando  eventualmente  tra  terreni  posseduti   da
coltivatori diretti e  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere
un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350  milioni  di
euro a decorrere dal medesimo anno  2014.  Il  recupero  del  maggior
gettito, come risultante per ciascun comune a  seguito  dell'adozione
del decreto di cui al periodo precedente, e' operato,  per  i  comuni
delle Regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  Regioni  Siciliana  e
Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.