ART. 22 
 
             (Misure a favore del credito alle imprese) 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi
e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e  lungo  termine
alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli  Stati  membri
dell'Unione  europea,   imprese   di   assicurazione   costituite   e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che  non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi
nella lista di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: "le cessioni di
credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,"  sono  inserite
le seguenti: "nonche' alle successive cessioni dei relativi contratti
o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi"; 
  b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
 
                            "ART. 17-bis 
 
       (Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione). 
 
  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano  altresi'
alle operazioni di  finanziamento  la  cui  durata  contrattuale  sia
stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa'  di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  nonche'
da imprese di assicurazione costituite  e  autorizzate  ai  sensi  di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi  di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli  Stati  membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo  168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti   del   pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma
l'operativita',  diversa  dal  rilascio   di   garanzie,   effettuata
esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche  e  dalle  microimprese,  come  definite   dall'articolo   2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea, del 6  maggio  2003,  da  parte  di  imprese  di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla  presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca  d'Italia,  con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento  richiesto,  e  partecipano  alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia.". 
  4. L'articolo 38, comma 2,  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo  la  parola:  "derivati"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo  2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea"; 
  b) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Nel  caso  di
finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e
limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: 
  a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca  o
da  un  intermediario   finanziario   iscritto   nell'albo   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; 
  b) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera  a)
trattenga un significativo interesse economico  nell'operazione  fino
alla scadenza dell'operazione; 
  c)  il  sistema  dei  controlli  interni  e  gestione  dei   rischi
dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,
in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; 
  d)   l'impresa   sia   dotata   di   un   adeguato    livello    di
patrimonializzazione.". 
  5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo  la  parola  "crediti"
sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli  erogati  a  valere  sul
patrimonio dell'OICR,"; 
  b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale
dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia.". 
  6. Alla legge del  30  aprile  1999,  n.  130,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  "1-ter. Le societa' di  cartolarizzazione  di  cui  all'articolo  3
possono concedere finanziamenti nei  confronti  di  soggetti  diversi
dalle  persone  fisiche   e   dalle   microimprese,   come   definite
dall'articolo 2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione
2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
  a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca  o
da  un  intermediario   finanziario   iscritto   nell'albo   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c); 
  b) i titoli emessi dalle stesse  per  finanziare  l'erogazione  dei
finanziamenti  siano  destinati  ad  investitori   qualificati   come
definiti ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  c) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera  a)
trattenga un significativo interesse economico  nell'operazione,  nel
rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni  di  attuazione
della Banca d'Italia."; 
  b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "I crediti  relativi  a
ciascuna  operazione"  sono  inserite   le   seguenti:   "(per   tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore  o  dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato  dalla  societa'  di
cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le
attivita' finanziarie acquistate con i medesimi"; 
  c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis. Non sono ammesse azioni da parte  di  soggetti  diversi  da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al  comma  1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettera  c),  dove  vengono  accreditate  le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi  delle  operazioni
accessorie   condotte   nell'ambito   di   ciascuna   operazione   di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti  dell'operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti
di cui al comma 2 e dalle  controparti  dei  contratti  derivati  con
finalita' di copertura dei rischi insiti nei  crediti  e  nei  titoli
ceduti, nonche' per il pagamento degli altri  costi  dell'operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al  titolo  IV  del  testo  unico  bancario,  nonche'  di   procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite  in
corso di procedura non sono soggette a sospensione  dei  pagamenti  e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza
la necessita' di deposito di domanda di ammissione al  passivo  o  di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto  o  di  restituzione  di
somme."; 
  d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  "2-ter. Sui  conti  correnti  dove  vengono  accreditate  le  somme
incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte  dai
debitori ceduti - aperti dai soggetti  che  svolgono  nell'ambito  di
operazioni di cartolarizzazione dei  crediti,  anche  su  delega  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  i  servizi   indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c),  non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori di tali soggetti se  non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso  di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,  le
somme accreditate su  tali  conti  e  quelle  affluite  in  corso  di
procedura, per un importo pari alle somme  incassate  e  dovute  alle
societa' di cui al comma 1, vengono  immediatamente  e  integralmente
restituite alle societa' di cui al comma 1  senza  la  necessita'  di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e  al  di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme."; 
  e) all'articolo 5, comma 2-bis,  le  parole:  "comma  1-bis,"  sono
soppresse; 
  f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
  "2-quater. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di
cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di  uno  o  piu'
finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di
operazioni  realizzate  mediante  concessione  di  finanziamenti,   i
richiami al cedente e  al  cessionario  devono  intendersi  riferiti,
rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore  e
i richiami ai debitori  ceduti  si  intendono  riferiti  ai  soggetti
finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 
  2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta  erogazione,  anche  in
parte,   del    finanziamento    relativo    alle    operazioni    di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a  tutela
dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b). 
  2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle  societa'  per  finanziare  l'erogazione  dei  finanziamenti  o
l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori  qualificati  ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58. 
  2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6,  in  aggiunta
agli altri obblighi previsti  dalla  presente  legge,  verificano  la
correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi  del  comma  2-
quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.". 
  7. L'articolo 11, comma 3-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e' abrogato.