Art. 22 Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo 1. Nell'ambito delle finalita' della presente legge, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle societa' da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalita' di cui all'articolo 8 nonche' per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. 3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo' destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21. 5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.