Art. 22 
 
 
Istituzione  finanziaria  per  la  cooperazione  internazionale  allo
                              sviluppo 
 
  1. Nell'ambito delle finalita' della presente  legge,  la  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai  compiti
di istituzione finanziaria per la  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8,  21  e  27,  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
l'Agenzia possono stipulare  apposita  convenzione  con  la  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della  medesima  e
delle societa' da essa partecipate per l'istruttoria  e  la  gestione
dei  profili  finanziari  delle  iniziative  di   cooperazione   allo
sviluppo, per le finalita' di  cui  all'articolo  8  nonche'  per  la
strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito  di
accordi con organizzazioni finanziarie  europee  o  internazionali  o
della partecipazione a programmi dell'Unione europea. 
  3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2  sono  a
carico del bilancio dell'Agenzia italiana per  la  cooperazione  allo
sviluppo. 
  4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa  puo'  destinare,  nel
limite annuo stabilito con  apposita  convenzione  stipulata  tra  la
medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze,  risorse
proprie ad  iniziative  rispondenti  alle  finalita'  della  presente
legge, anche in  regime  di  cofinanziamento  con  soggetti  privati,
pubblici o internazionali,  previo  parere  favorevole  del  Comitato
congiunto di cui all'articolo 21. 
  5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le  modalita'
di attuazione del presente articolo.