Art. 22 
 
Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorita' per  l'energia
  elettrica, il gas ed il sistema  idrico  nel  settore  del  mercato
  dell'energia  all'ingrosso.  Attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
  1227/2011. 
  1. Al fine di assicurare l'applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
1227/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre
2011,  concernente  l'integrita'  e  la   trasparenza   del   mercato
dell'energia all'ingrosso, l'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas ed il sistema idrico, nell'esercizio dei poteri  di  indagine  ed
esecuzione, puo': 
    a)  accedere  a  tutti  i  documenti   rilevanti   e   richiedere
informazioni ai soggetti  coinvolti  o  informati  sui  fatti,  anche
mediante apposite audizioni personali; 
    b) effettuare sopralluoghi e ispezioni; 
    c)  chiedere  i  tabulati  telefonici  esistenti  e  i   registri
esistenti del traffico di dati di cui al codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  fissando  il  termine  per  le
relative comunicazioni; 
    d) intimare la cessazione  delle  condotte  poste  in  essere  in
violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011; 
    e) presentare presso il competente tribunale istanza di sequestro
o di confisca del prodotto o  del  profitto  dell'illecito,  comprese
somme di denaro; 
    f) presentare presso il tribunale o  altra  autorita'  competente
istanze di divieto dell'esercizio di un'attivita' professionale. 
  2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato
e nei limiti di quanto necessario al  perseguimento  delle  finalita'
del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo  comma
1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del  procuratore
della Repubblica. 
  3. Per lo svolgimento di  indagini  relative  a  casi  di  sospetta
violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o  dell'obbligo  di
cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico puo' avvalersi della
collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore
della rete elettrica di trasmissione nazionale,  con  riferimento  ai
mercati da essi gestiti, per  quanto  di  rispettiva  competenza,  ai
sensi dell'articolo 13,  paragrafo  1,  ultimo  comma,  del  medesimo
regolamento,  e,  in  relazione  alla  fattispecie  trattata,   ferme
restando le rispettive competenze, coordina la propria attivita'  con
quella dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Per lo
svolgimento di indagini relative a casi di  sospetta  violazione  del
divieto di cui all'articolo 3  del  regolamento  (UE)  n.  1227/2011,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ove
opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme  restando  le
rispettive competenze, coordina la propria attivita' con quella della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative
pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti
che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione  a
vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano  in  essere  una
delle condotte previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 1227/2011, in conformita' con quanto  previsto  dal  medesimo
articolo 3. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative
pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti
che pongano in essere una delle  condotte  manipolative  del  mercato
definite dall'articolo 2, numeri 2)  e  3),  e  dall'articolo  5  del
regolamento (UE) n. 1227/2011. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro  20.000  a  euro  3
milioni  nei  confronti  dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo  di
pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui  all'articolo  4
del regolamento (UE) n. 1227/2011. 
  7. In caso di inottemperanza  agli  obblighi  informativi  previsti
dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonche' in caso di
trasmissione  di  informazioni  incomplete  o  non  veritiere  o  non
tempestivamente aggiornate, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da
euro 10.000 a euro 200.000. 
  8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
puo' aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo
o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o  il  profitto
conseguito dall'illecito quando, per la  rilevante  offensivita'  del
fatto, per le qualita' personali del colpevole o  per  l'entita'  del
prodotto o  del  profitto  conseguito  dall'illecito,  esse  appaiano
inadeguate anche se applicate nella misura massima. 
  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il  sistema
idrico  disciplina  con  proprio  regolamento,  nel  rispetto   della
legislazione vigente in  materia,  i  procedimenti  sanzionatori,  in
conformita' all'articolo 45 del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93, e successive modificazioni. 
  10. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento,  l'Autorita'
per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed   il   sistema   idrico   da'
sinteticamente conto delle attivita' svolte nel settore  del  mercato
dell'energia all'ingrosso,  come  integrate  ai  sensi  del  presente
articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrita' e
alla trasparenza del mercato dell'energia. 
  11.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di cui  al  presente  articolo,  aggiuntive
rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad
un apposito fondo, denominato «Fondo costi energia elettrica  e  gas»
(FOCEES), istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  finalizzato  a  ridurre  i  costi  dell'energia
elettrica e del gas a carico  dei  cittadini  e  delle  imprese.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le  modalita'
di funzionamento  del  FOCEES.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 22: 
              Il Regolamento UE 1227/2011 (Regolamento del Parlamento
          Europeo e  del  Consiglio  concernente  l'integrita'  e  la
          trasparenza del mercato  dell'energia  all'ingrosso  (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E.  8
          dicembre 2011, n. L 326. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Il testo dell'articolo 45  del  decreto  legislativo  1
          giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive  2009/72/CE,
          2009/73/CE e 2008/92/CE relative  a  norme  comuni  per  il
          mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale  e
          ad una procedura comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi
          al consumatore finale  industriale  di  gas  e  di  energia
          elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
          2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  giugno
          2011, n. 148, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 45. Poteri sanzionatori 
              1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  14
          novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in  caso
          di  inosservanza  delle  prescrizioni  e   degli   obblighi
          previsti dalle seguenti disposizioni: 
              a) articoli 13,  14,  15,  16  del  regolamento  CE  n.
          714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e  2,  e
          41 del presente decreto; 
              b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento
          CE n. 715/2009  e  degli  articoli  4,  8,  commi  4  e  5,
          dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13,
          14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e  26  del
          presente decreto, nonche'  l'articolo  20,  commi  5-bis  e
          5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  irroga
          altresi' sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  caso  di
          mancato rispetto delle decisioni giuridicamente  vincolanti
          dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 
              3. Entro trenta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
          avvio    del    procedimento    sanzionatorio,    l'impresa
          destinataria puo' presentare  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  impegni  utili  al   piu'   efficace
          perseguimento degli interessi tutelati dalle  norme  o  dai
          provvedimenti  violati.  L'Autorita'   medesima,   valutata
          l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori  per
          l'impresa   proponente   e   concludere   il   procedimento
          sanzionatorio  senza  accertare  l'infrazione.  Qualora  il
          procedimento sia stato avviato per accertare violazioni  di
          decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta  l'idoneita'  degli
          eventuali  impegni,   sentita   l'ACER.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
          sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga  agli  impegni
          assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
          inesatte o  fuorvianti.  In  questi  casi  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  puo'  irrogare  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  aumentata  fino  al  doppio  di
          quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
              4.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   irrogate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non possono
          essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori,
          nel massimo, a 154.937.069,73 euro.  Le  sanzioni  medesime
          non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato
          realizzato  dall'impresa  verticalmente   integrata   nello
          svolgimento  delle  attivita'   afferenti   la   violazione
          nell'ultimo   esercizio   chiuso   prima   dell'avvio   del
          procedimento sanzionatorio. 
              5.  Ai  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non si applica  l'articolo  26
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Per  i  procedimenti
          medesimi, il termine per la notifica  degli  estremi  della
          violazione agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia, da adottare entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in
          modo da assicurare agli  interessati  la  piena  conoscenza
          degli atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta
          e orale, la verbalizzazione e la separazione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
          altresi' le modalita' procedurali per la valutazione  degli
          impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
          casi  in  cui,  con  l'accordo  dell'impresa   destinataria
          dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,  possono
          essere  adottate  modalita'  procedurali  semplificate   di
          irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas puo',  d'ufficio,  deliberare,
          con atto motivato, l'adozione di  misure  cautelari,  anche
          prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  procedimenti  sanzionatori   di   competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  avviati
          successivamente  all'entrata   in   vigore   del   presente
          decreto.".