Art. 22 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma  2,
13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di  euro
per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro
per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018,
si provvede: 
    a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000  euro
per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000  euro
annui a decorrere dal 2018,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190; 
    b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro della giustizia le variazioni di  bilancio  necessarie  alla
ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli  in  attuazione
dell'articolo 21. 
  2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma
96 della legge 190  del  2014,  ((  resesi  annualmente  disponibili,
possono  essere  destinate,  nel   corso   del   medesimo   esercizio
finanziario,  ))  per  gli  interventi  gia'  previsti  nel  presente
provvedimento,  per  l'efficientamento   del   sistema   giudiziario,
nonche', in mancanza di  disponibilita'  delle  risorse  della  quota
prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di  studio  per
la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici  giudiziari,
di cui all'articolo 73, comma  8-bis,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 1, comma 96, della legge 190
          del 2014 si vedano  i  riferimenti  normativi  all'articolo
          21-bis. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, lettera
          b),  del  decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.   181   (Interventi   urgenti   in   materia   di
          funzionalita' del sistema giudiziario): 
              "Art. 2. Fondo unico giustizia. 
              In vigore dal 2 marzo 2012 
              Commi da 1 a 6 (omissis) 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) (omissis); 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) (omissis) 
              Commi da 7-bis a 10 (omissis)". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  73,  comma  8-bis,
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              "Art. 73. Formazione presso gli uffici giudiziari. 
              In vigore dal 19 agosto 2014 
              Commi da 1 a 8 (omissis) 
              8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai  sensi
          del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in  misura
          non superiore ad euro 400 mensili e, comunque,  nei  limiti
          della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera  b),
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
              Commi da 8-ter a 20 (omissis)".