Art. 22 
 
      Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine 
 
  1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19,  se  il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto  a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione  per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per  cento  fino
al decimo giorno successivo e al 40  per  cento  per  ciascun  giorno
ulteriore. 
  2. Qualora il rapporto  di  lavoro  continui  oltre  il  trentesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a  sei  mesi,  ovvero
oltre il cinquantesimo giorno  negli  altri  casi,  il  contratto  si
trasforma in contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  scadenza  dei
predetti termini.