Art. 22 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma  2,
13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di  euro
per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro
per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018,
si provvede: 
    a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000  euro
per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000  euro
annui a decorrere dal 2018,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190; 
    b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro della giustizia le variazioni di  bilancio  necessarie  alla
ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli  in  attuazione
dell'articolo 21. 
  2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma
96 della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per
gli  interventi  gia'  previsti  nel  presente   provvedimento,   per
l'efficientamento del sistema giudiziario, nonche',  in  mancanza  di
disponibilita' delle risorse della quota  prevista  dall'articolo  2,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
per l'attribuzione delle borse di studio per la  partecipazione  agli
stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73,
comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.