Art. 22 Obblighi di redazione (articolo 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) 1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente comma e dell'articolo 38. 2. Sono altresi' tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS sottoposti alla direzione unitaria di cui all'articolo 23. 3. Le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma dell'articolo 25, le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell'articolo 32 e le imprese partecipate di cui all'articolo 33 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.