Art. 22 
 
Obblighi di redazione  (articolo  42  della  direttiva  86/635/CEE  e
  articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1.  Sono  tenuti  alla  redazione  del  bilancio  consolidato   gli
intermediari non IFRS che controllano altre imprese e che non siano a
loro volta controllati da un'impresa tenuta a  redigere  il  bilancio
consolidato ai sensi del presente comma e dell'articolo 38. 
  2. Sono altresi' tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli
intermediari non IFRS  sottoposti  alla  direzione  unitaria  di  cui
all'articolo 23. 
  3. Le  imprese  controllate  incluse  nel  consolidamento  a  norma
dell'articolo 25, le imprese  sottoposte  a  controllo  congiunto  ai
sensi dell'articolo 32 e le imprese partecipate di  cui  all'articolo
33 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto
a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai  fini
della redazione del bilancio consolidato.