Art. 22 
 
                  Lavoro e formazione professionale 
 
  1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo
4 consente  di  svolgere  attivita'  lavorativa,  trascorsi  sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame
della  domanda  non  e'  concluso  ed  il  ritardo  non  puo'  essere
attribuito al richiedente. 
  2. Il permesso di soggiorno di cui  al  comma  1  non  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
  3. I richiedenti, che  usufruiscono  delle  misure  di  accoglienza
erogate ai sensi  dell'articolo  14,  possono  frequentare  corsi  di
formazione  professionale,  eventualmente  previsti   dal   programma
dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.