(Statuto-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1. I professori di ruolo in servizio presso atenei italiani  alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM 31 Marzo  2016,
che siano in tale data membri dei Collegi dei Docenti  dei  Dottorati
attivati presso la Scuola Sperimentale GSSI, e lo siano stati in modo
continuativo per tutto il triennio sperimentale, possono, a  domanda,
essere collocati per un periodo massimo  di  cinque  anni  presso  il
GSSI, secondo le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'art. 7 della
legge   n.   240/2010.   Gli   interessati    dovranno    trasmettere
all'Universita' di appartenenza e  al  Direttore  del  GSSI  la  loro
domanda entro 10 giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
Statuto.   Il   docente   potra',   a   domanda,   rientrare   presso
l'amministrazione di appartenenza all'inizio di ogni anno accademico.
Gli oneri relativi  al  trattamento  economico  e  previdenziale  dei
docenti di cui al presente comma saranno  interamente  a  carico  del
GSSI. 
    2. Tutti i professori di ruolo collocati nel GSSI  ai  sensi  del
comma 1 costituiscono, se in numero  maggiore  o  uguale  a  tre,  il
Senato Accademico Provvisorio.  Le  riunioni  del  Senato  Accademico
Provvisorio non saranno valide se non  saranno  presenti  almeno  tre
membri. Il Senato Accademico Provvisorio decade il 31/12/2017.  Entro
il termine predetto sara' compito del Rettore  avviare  le  procedure
per la costituzione del nuovo Senato Accademico sulla base di  quanto
previsto dal presente Statuto. 
    3. Nelle more delle procedure di reclutamento  del  personale,  e
comunque per un periodo non  superiore  a  12  mesi  ,  il  ruolo  di
direttore generale puo' essere  attribuito  a  un  soggetto  di  alta
qualificazione professionale e con provata esperienza pluriennale con
funzioni  dirigenziali  nominato  dal  Consiglio  di  amministrazione
Provvisorio di cui al successivo comma 5, su proposta del Rettore. 
    4. Il Senato Accademico Provvisorio e' convocato in prima  seduta
dal Direttore della Scuola entro 10 giorni dalla  costituzione  dello
stesso ed e' presieduto dal Decano (professore di prima  fascia  piu'
anziano nel ruolo e, a parita' di anzianita' nel ruolo, piu'  anziano
anagraficamente). In tale occasione e'  anche  costituito  il  seggio
elettorale  per  l'elezione  del  Rettore,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal presente Statuto. L'elettorato attivo e' costituito  dai
membri  del  Senato  Accademico  Provvisorio.   Risulta   eletto   il
professore di prima fascia che ha ottenuto  la  maggioranza  assoluta
dei voti. In caso di mancata elezione si procedera' immediatamente  a
una seconda votazione, in cui  risultera'  eletto  il  professore  di
prima fascia che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi  e,  in
caso di parita', il piu' anziano nel ruolo. Il seggio  elettorale  e'
nominato seduta stante. Sara' cura del Decano trasmettere il  verbale
dell'avvenuta elezione al Ministero per la  nomina.  Nelle  more  del
decreto di nomina,  le  funzioni  del  Rettore  sono  esercitate  dal
Direttore della Scuola Sperimentale in carica alla data di entrata in
vigore del presente Statuto. 
    5. Il Consiglio di amministrazione Provvisorio e' costituito  dal
Rettore, che lo presiede, e da due membri esterni al GSSI, di cui uno
designato dal Presidente dell'INFN  e  l'altro  nominato  dal  Senato
Accademico Provvisorio su proposta del Rettore, scelto tra persone di
alta  qualificazione  non  incardinate  nel  GSSI.  Il  Consiglio  di
amministrazione Provvisorio rimane in carica due anni. 
    6. Allo scopo di regolare la transizione  delle  attivita'  della
Scuola Sperimentale verso il GSSI e fino alla nomina del Rettore,  il
Direttore della Scuola  potra'  stipulare  apposite  convenzioni  con
Istituzioni  universitarie  ed  Enti  di  ricerca.  A   partire   dal
01/01/2018   il   GSSI   operera'   in   regime    di    contabilita'
economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 5, comma  4,  lettera  a),
della legge n. 240/2010.