Art. 22 Promozione turistica 1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici (( di cui all'articolo 1 )), predispone in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori. 2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.