Art. 22 Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria 1. Gli organi delle soppresse Autorita' portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo. 2. Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, puo' essere altresi' disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorita' Portuali gia' costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto e' disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria. 3. I limiti territoriali delle AdSP individuate nell'allegato A che, ai sensi di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorita' portuali nonche' dagli ambiti portuali, quali aree demaniali marittime, opere portuali e antistanti specchi acquei, dei porti di cui all'allegato A, non gia' sede di Autorita' Portuale. 4. Fino all'approvazione del regolamento di contabilita' di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l'autorita' di sistema portuale applica il regolamento di contabilita' della soppressa autorita' portuale dove ha sede la stessa autorita' di sistema portuale. I bilanci delle soppresse autorita' portuali che costituiscono l'autorita' di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto. 5. Le AdSP subentrano alle Autorita' portuali cessate nella proprieta' e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi. 6. Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, nei quali e' istituita l'AdSP, i piani regolatori portuali che siano gia' stati adottati dal comitato portuale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione. 7. In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l'autorita' competente per la VAS esprimono le proprie valutazioni esclusivamente sugli elementi e contenuti di piano che risultano integrativi o modificativi rispetto alle previsioni dei piani regolatori dei porti ricadenti all'interno della autorita' di sistema portuale, purche' detti piani siano stati approvati a seguito di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale. 8. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 22: Si riporta l'art. 6, commi 1 e 9, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84: "Art. 6. Autorita' portuale. 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione; c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis). 9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Omissis).".