(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 22)
 
                               Art. 22 
 
                            (Ricusazione) 
 
 
  1. Al giudice  contabile  si  applicano  le  cause  di  ricusazione
previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile. 
 
 
  2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza,
con ricorso,  quando  sono  noti  i  magistrati  che  prendono  parte
all'udienza; in caso contrario puo' proporsi  oralmente  prima  della
discussione. 
 
 
  3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di  prova  ed  e'
sottoscritto dalla parte o dal difensore. 
 
 
  4. La decisione e' pronunciata,  previa  sostituzione  del  giudice
ricusato che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile,  entro
trenta  giorni  dalla  proposizione  del  ricorso,  assunte,   quando
occorre, le prove offerte. 
 
 
  5.  Il  giudice  chiamato  a  decidere  sulla  ricusazione  non  e'
ricusabile. 
 
 
  6. Sulla ricusazione decide il  presidente  della  sezione,  se  e'
ricusato il giudice monocratico; decide il collegio  se  e'  ricusato
uno dei componenti del collegio. 
 
 
  7. Il  giudice,  con  l'ordinanza  che  definisce  il  ricorso  per
ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha
proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro. 
 
 
  8.  In  caso  di  manifesta  inammissibilita'  o  infondatezza,  la
sanzione pecuniaria e' stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di
1.500 euro.