Art. 22 
 
                      Modifiche all'articolo 24 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 le parole: «stabilite ai  sensi  dell'articolo  71»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 71»; 
    b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «4-bis. L'apposizione a un documento informatico di  una  firma
digitale o di un altro tipo di firma elettronica  qualificata  basata
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale  a
mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione  sia  stato
annullato. La revoca  o  la  sospensione,  comunque  motivate,  hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che  il  revocante,  o
chi richiede la  sospensione,  non  dimostri  che  essa  era  gia'  a
conoscenza di tutte le parti interessate. 
      4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
se la firma elettronica  e'  basata  su  un  certificato  qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in  uno  Stato  non  facente
parte  dell'Unione  europea,  quando  ricorre  una   delle   seguenti
condizioni: 
    a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento
eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro; 
    b) il certificato qualificato e' garantito  da  un  certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di  cui  al
medesimo regolamento; 
    c)  il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale  o  multilaterale  tra
l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              « Art. 24. Firma digitale 
              1. La firma digitale deve riferirsi in maniera  univoca
          ad un solo  soggetto  ed  al  documento  o  all'insieme  di
          documenti cui e' apposta o associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4.Attraverso  il  certificato  qualificato  si   devono
          rilevare, secondo le regole tecniche  di  cui  all'articolo
          71,  la  validita'  del  certificato  stesso,  nonche'  gli
          elementi identificativi del titolare e del certificatore  e
          gli eventuali limiti d'uso. 
              4-bis. L'apposizione a un documento informatico di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,  salvo
          che lo stato di sospensione sia stato annullato. La  revoca
          o la sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal
          momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o  chi
          richiede la sospensione, non dimostri che essa era  gia'  a
          conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche se la firma elettronica  e'  basata  su  un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
              a) il certificatore possiede i requisiti  previsti  dal
          regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro; 
              b)  il  certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui al medesimo regolamento; 
              c) il certificato qualificato, o il  certificatore,  e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali.»