Art. 22 
 
 
                        Promozione turistica 
 
  1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al
fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori
colpiti dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016,  predispone  in
accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  programma
per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori. 
  2. Il programma di cui al comma 1  e'  realizzato  a  valere  sulle
risorse disponibili a legislazione vigente sul  bilancio  di  ENIT  -
Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2017.