Art. 22 Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato. 1. Le piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato possono essere introdotte nell'Unione se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'art. 13, comma 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE; b) rispettano le disposizioni del seguente comma 2 o dei commi 3 e 4; c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dal Servizio fitosanitario regionale competente conformemente al successivo art. 23, comma 3 e ne' la presenza ne' sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati. 2. Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne dall'organismo specificato, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'organizzazione nazionale per la protezione vegetali del Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta zona; b) il nome di tale zona e' indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine». 3. Se le piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato e' notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che: a) le piante specificate sono state prodotte in uno o piu' siti che soddisfano le condizioni di cui al seguente comma 4; b) l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del Paese; c) nel sito e nella relativa zona di cui al comma 4, lettera c) sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; d) campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono state sottoposte a controlli annuali, al momento piu' opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato e' stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformita' con i metodi di analisi convalidati a livello internazionale; e) il piu' vicino possibile al momento dell'esportazione i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale, in grado di confermare l'assenza dell'organismo specificato, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilita' del 99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato; f) immediatamente prima dello spostamento i lotti di piante specificati sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori noti dell'organismo specificato. Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al comma 1, lettera a), deve indicare nella casella «Luogo di origine» l'identificazione del sito di cui alla lettera a). 4. Se le piante specificate, che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato e' notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che: a) Le piante specificate sono state coltivate in uno o piu' siti che soddisfino le condizioni di cui al comma 6; b) L'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del Paese; c) Le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili in un contenitore trasparente che esclude la possibilita' di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori; d) Le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni: 1.1 sono state ottenute da semi; 1.2 sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza del suddetto organismo; 1.3 sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato. Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al comma 1, lettera a), deve indicare nella casella «luogo di origine» il sito di cui alla lettera a) del presente comma. 5. Il sito di cui al comma 3, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere autorizzato dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; c) essere circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, e' risultata indenne dall'organismo specificato ed e' soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante; d) essere soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione di piante; e) essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni; f) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato; g) per tutto il periodo di produzione delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera c) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato. 6. Il sito di cui al comma 4, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; c) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuati in periodi opportuni; d) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuare analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.