Art. 22 
 
             Valutazione di alunne, alunni, studentesse 
                       e studenti in ospedale 
 
  1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse  e  gli  studenti  che
frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o  in  luoghi
di  cura  per  periodi  temporalmente  rilevanti,   i   docenti   che
impartiscono i  relativi  insegnamenti  trasmettono  alla  scuola  di
appartenenza elementi di conoscenza in ordine al  percorso  formativo
individualizzato attuato dai predetti  alunni  e  studenti,  ai  fini
della valutazione periodica e finale. 
  2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma  1  abbia
una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza,
i docenti che hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi
effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola  di  riferimento,
la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati
dai docenti della classe. Analogamente si  procede  quando  l'alunna,
l'alunno, la studentessa o lo studente,  ricoverati  nel  periodo  di
svolgimento degli esami  conclusivi,  devono  sostenere  in  ospedale
tutte le prove o alcune di esse. Le modalita' attuative del  presente
comma sono  indicate  nell'ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4. 
  3. Le modalita' di valutazione  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.