Art. 22 
 
                  Articolazione del tempo di lavoro 
 
  1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato
all'estero corrisponde a quello in Italia. 
  2. L'orario puo' essere articolato in maniera flessibile, anche  su
base plurisettimanale. 
  3. Per i docenti e per i lettori, le unita' orarie sono di sessanta
minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo  di
unita' didattiche di durata inferiore a sessanta minuti e' recuperato
con attivita'  di  insegnamento.  I  lettori  possono  effettuare  il
recupero  anche  con  altre  attivita'  previste  delle   istituzioni
straniere  di  assegnazione  o,  in  mancanza,  dalla  rappresentanza
diplomatica o dall'ufficio consolare competente. 
  4. Si applica l'articolo  143  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'art. 143 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 
              «Art. 143 (Congedi e permessi al personale all'estero).
          - 1. La durata del congedo  ordinario  o  delle  ferie  del
          personale in  servizio  all'estero  e'  aumentata,  per  le
          necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione
          al periodo di effettivo servizio ivi prestato. 
              2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate  e
          in quelle particolarmente disagiate di cui all'art. 144,  i
          periodi di congedo ordinario annuale o di  ferie  stabiliti
          per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il
          disposto del primo comma, sono aumentati,  rispettivamente,
          di 7 e di 10 giorni lavorativi. 
              3. Il congedo ordinario e le ferie sono  irrinunciabili
          e possono essere fruiti anche in periodi di diversa  durata
          compatibilmente con le esigenze di servizio. 
              4. Il congedo  ordinario  e  le  ferie  possono  essere
          interrotti per  motivi  di  servizio  su  disposizione  del
          Ministero. 
              5.  I  periodi  di  congedo  ordinario   e   di   ferie
          comprensivi degli  aumenti  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere cumulati  fino  ad  un  massimo  di  quattro
          mesi».