Art. 22 
 
 
             Violazione degli obblighi di certificazione 
 
  1. Chiunque, nell'esercizio delle attivita'  svolte  dall'organismo
notificato o dal laboratorio di cui all'articolo 59 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle  certificazioni  e
rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti  al  vero,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000  euro  a
12.000 euro; salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il
medesimo fatto e'  punito  con  l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  con
l'ammenda da 5.000 euro a 25.000  euro,  qualora  vengano  utilizzati
prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 
  2. Ferma restando l'applicazione del  comma  1,  l'organismo  o  il
laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001 che non  adempie  alle  richieste  di  cui
all'articolo 16, comma 2, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro; al medesimo fatto  si  applica
una sanzione amministrativa  pecuniaria  compresa  da  2.000  euro  a
12.000 euro, qualora si riferisca a prodotti e materiali destinati  a
uso strutturale o a uso antincendio. 
  3. Chiunque rilasci documenti  che  attestino  la  conformita'  del
prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato  ai  sensi
del regolamento (UE) n.  305/2011,  ai  sensi  dell'articolo  59  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001  o  ai  sensi
del decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 1985, ciascuno per
le  proprie  specifiche  attribuzioni,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e'  punito  con
l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da  10.000  euro  a  50.000
euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso
strutturale o a uso antincendio. 
 
          Note all'art. 22: 
              Il testo dell'articolo 59 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 380 del 2001, citato  nelle  note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              "Art. 59 (L). (Laboratori) (legge 5 novembre  1971,  n.
          1086, art. 20). - 1. Agli effetti del presente testo  unico
          sono considerati laboratori ufficiali: 
                a)  i  laboratori  degli  istituti  universitari  dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
          o istituti universitari di architettura; 
                b) il laboratorio di scienza  delle  costruzioni  del
          centro studi ed esperienze  dei  servizi  antincendi  e  di
          protezione civile (Roma); 
                b-bis) il laboratorio dell'Istituto  sperimentale  di
          rete ferroviaria italiana spa; 
                b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
          le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando  lo  stesso
          ad  effettuare  prove  di  crash  test  per   le   barriere
          metalliche. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo'  autorizzare,  con  proprio  decreto,  ai  sensi   del
          presente capo, altri laboratori ad effettuare: 
                a) prove sui materiali da costruzione; 
                [b)  indagini  geotecniche  in  sito,   compresi   il
          prelievo dei campioni e le prove in sito; ] 
                c) prove di laboratorio su terre e rocce. 
              3. L'attivita' dei laboratori,  ai  fini  del  presente
          capo, e' servizio di pubblica utilita'.". 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              Il decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo  1985
          (Procedure e requisiti per l'autorizzazione e  l'iscrizione
          di  enti  e  laboratori   negli   elenchi   del   Ministero
          dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1985, n.  95,
          S.O.