Art. 22 Violazione degli obblighi di certificazione 1. Chiunque, nell'esercizio delle attivita' svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 2. Ferma restando l'applicazione del comma 1, l'organismo o il laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che non adempie alle richieste di cui all'articolo 16, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro; al medesimo fatto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 2.000 euro a 12.000 euro, qualora si riferisca a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 3. Chiunque rilasci documenti che attestino la conformita' del prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Note all'art. 22: Il testo dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 59 (L). (Laboratori) (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20). - 1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; [b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito; ] c) prove di laboratorio su terre e rocce. 3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.". Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Il decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 1985 (Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1985, n. 95, S.O.