Art. 22 
 
 
                Acquisto della personalita' giuridica 
 
  1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo  settore  possono,  in
deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
n. 361, acquistare la personalita'  giuridica  mediante  l'iscrizione
nel registro unico nazionale del Terzo settore. 
  2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione
o di una fondazione del Terzo  settore,  o  la  pubblicazione  di  un
testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo  settore,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla  legge  per
la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle  disposizioni  del
presente Codice con riferimento alla sua natura  di  ente  del  Terzo
settore, nonche' del patrimonio  minimo  di  cui  al  comma  4,  deve
depositarlo, con i relativi allegati, entro venti  giorni  presso  il
competente ufficio del registro unico nazionale  del  Terzo  settore,
richiedendo l'iscrizione  dell'ente.  L'ufficio  del  registro  unico
nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale  della
documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. 
  3. Se il notaio  non  ritiene  sussistenti  le  condizioni  per  la
costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne  da'  comunicazione
motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine  di  trenta
giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o
gli amministratori o,  in  mancanza  ciascun  associato,  nei  trenta
giorni successivi al  ricevimento  della  comunicazione  del  notaio,
possono domandare all'ufficio del  registro  competente  di  disporre
l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.  Se  nel
termine  di  sessanta  giorni  dalla  presentazione   della   domanda
l'ufficio del  registro  non  comunica  ai  richiedenti  il  motivato
diniego, ovvero non chiede  di  integrare  la  documentazione  o  non
provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 
  4. Si  considera  patrimonio  minimo  per  il  conseguimento  della
personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non  inferiore
a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le  fondazioni.
Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il  loro
valore deve risultare da una  relazione  giurata,  allegata  all'atto
costitutivo, di un revisore legale o di  una  societa'  di  revisione
legale iscritti nell'apposito registro. 
  5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui  al  comma  4  e'
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di  perdite,  l'organo  di
amministrazione, e nel caso di sua inerzia,  l'organo  di  controllo,
ove nominato, devono senza  indugio,  in  un'associazione,  convocare
l'assemblea per  deliberare,  ed  in  una  fondazione  deliberare  la
ricostituzione del patrimonio minimo  oppure  la  trasformazione,  la
prosecuzione   dell'attivita'   in   forma   di   associazione    non
riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. 
  6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e  dello  statuto  devono
risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione  nel
registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo  procedimento
di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3. 
  7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come  persone
giuridiche, per le obbligazioni dell'ente  risponde  soltanto  l'ente
con il suo patrimonio. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          febbraio 2000, n. 361 (Regolamento  recante  norme  per  la
          semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento   di
          persone  giuridiche  private  e   di   approvazione   delle
          modifiche dell'atto costitutivo  e  dello  statuto  (n.  17
          dell'allegato 1 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del  7  dicembre
          2000.