Art. 22 
 
              Riorganizzazione del Ministero del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
 
  1. In relazione ai  compiti  attribuiti  dal  presente  decreto  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  nelle  more  di  una
riorganizzazione del medesimo Ministero  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituita
la  Direzione  generale  per  la  lotta  alla  poverta'  e   per   la
programmazione sociale, a  cui  sono  trasferite  le  funzioni  della
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i  posti
di funzione di un dirigente  di  livello  generale  e  cinque  uffici
dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per  la
lotta alla poverta' e  per  la  programmazione  sociale  e'  altresi'
trasferito un ufficio dirigenziale  di  livello  non  generale  dagli
uffici di diretta collaborazione del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  ai  fini  della  costituzione  del  servizio   di
informazione,  promozione,  consulenza   e   supporto   tecnico   per
l'attuazione del ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i  limiti
della dotazione organica  vigente  e  nei  limiti  del  personale  in
servizio presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.
All'atto della costituzione della Direzione  generale  per  la  lotta
alla poverta' e per  la  programmazione  sociale  e'  contestualmente
soppressa la Direzione  generale  per  l'inclusione  e  le  politiche
sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse  umane,
finanziarie e strumentali. 
  2. All'individuazione delle funzioni degli uffici  dirigenziali  di
livello non generale di cui al comma 1  si  provvede  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  su
proposta del  Segretario  generale,  sentita  la  Direzione  generale
interessata, previa informativa alle  organizzazioni  sindacali,  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo, n. 300 del 1999. 
  3. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assicura,
attraverso  l'ANPAL  sulla  base  di   appositi   atti   d'indirizzo,
nell'ambito dei programmi cofinanziati  dal  Fondo  sociale  europeo,
nonche' dei programmi cofinanziati con fondi nazionali  negli  ambiti
di intervento del Fondo sociale europeo, la programmazione  integrata
e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta'  e  la
promozione  dell'inclusione  sociale,  le  politiche  di   promozione
dell'occupazione sostenibile e di qualita' e  le  politiche  relative
agli altri obiettivi tematici. 
  4. L'efficacia della  disposizione  di  cui  al  comma  1,  secondo
periodo, cessa a far data dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica recante il regolamento di  organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  recepisce  le
conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto  1990,  n.  241e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29e    successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis,
          lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel  rispetto  dei  principi  posti
          daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              (Omissis).».