Art. 22 
 
       Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie 
 
  1. Secondo quanto disposto dall'articolo 147, comma 1,  del  Codice
dei  contratti  pubblici   e   nel   rispetto   delle   linee   guida
dell'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e  all'ingegneria,  per  i  lavori
concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi  in
cui  non  sia  prevista  l'iscrizione  a   un   ordine   o   collegio
professionale,  le  prestazioni  relative   alla   progettazione   di
fattibilita', definitiva ed esecutiva possono essere espletate  anche
da un soggetto con qualifica di restauratore  di  beni  culturali  ai
sensi della vigente  normativa,  ovvero,  secondo  la  tipologia  dei
lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di
specifica competenza coerente con l'intervento da attuare. 
  2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita'  del
responsabile unico del procedimento e del dirigente  competente  alla
formazione del programma triennale  comprendono  un  restauratore  di
beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente,  ovvero,
secondo  la  tipologia  dei  lavori,  altro  professionista  di   cui
all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  In
ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e  il
possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 
  3. Per  i  lavori  concernenti  beni  culturali  mobili,  superfici
decorate di beni architettonici  e  materiali  storicizzati  di  beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure  scavi
archeologici, il restauratore oppure altro professionista di  cui  al
comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il
ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo. 
  4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono  essere  espletate
da funzionari tecnici  delle  stazioni  appaltanti,  in  possesso  di
adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il testo  dell'art.  147,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda  nelle
          note all'art. 19. 
              - La delibera ANAC del 14 settembre 2016  (Linee  guida
          n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei
          servizi attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre  2016,  n.
          228. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  9-bis  del
          citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art.  9-bis  (Professionisti  competenti  ad  eseguire
          interventi sui beni  culturali).  -  1.  In  conformita'  a
          quanto disposto dagli articoli 4  e  7  e  fatte  salve  le
          competenze   degli   operatori   delle   professioni   gia'
          regolamentate,  gli   interventi   operativi   di   tutela,
          protezione  e  conservazione  dei  beni  culturali  nonche'
          quelli relativi alla valorizzazione e  alla  fruizione  dei
          beni stessi, di cui ai titoli I e II  della  parte  seconda
          del presente codice, sono affidati alla  responsabilita'  e
          all'attuazione,  secondo  le  rispettive   competenze,   di
          archeologi, archivisti, bibliotecari,  demoetnoantropologi,
          antropologi  fisici,  restauratori  di  beni  culturali   e
          collaboratori restauratori di beni  culturali,  esperti  di
          diagnostica e di scienze e  tecnologia  applicate  ai  beni
          culturali e storici  dell'arte,  in  possesso  di  adeguata
          formazione ed esperienza professionale.».