Art. 22 Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 9, le parole: «individuato l'ufficio di» sono sostituite dalle seguenti: «individuata la»; b) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; c) all'articolo 31, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici».
Note all'art. 22: Il testo dell'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 2. Comitato interministeriale per gli affari europei (Omissis). 9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 19, nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee e' individuata la Segreteria del CIAE.". Il testo dell'articolo 29, comma 7, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 29. Legge di delegazione europea e legge europea (Omissis). 7. Il disegno di legge di delegazione europea e' corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo: a) da' conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunita' di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari; b) riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea; c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa; d) da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa; e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonche' l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento gia' adottati; e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si e' provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno." Il testo dell'articolo 31, comma 6, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 31. Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea (Omissis). 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.".