(( Art. 22-bis 
 
      Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale 
 
  1. All'articolo  6  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera f), le parole: «  e  dello  Stretto  »  sono
soppresse; 
  b) al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: 
  « q-bis) dello Stretto »; 
  c) al comma  14,  la  parola:  «  ridotto  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « modificato ». 
  2. All'allegato  A  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: 
  « 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO  MERIDIONALE  E
IONIO - Porti di  Gioia  Tauro,  Crotone  (porto  vecchio  e  nuovo),
Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia »; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
  « 15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO  -  Porti  di
Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e  Reggio  Calabria
». 
  3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «  Nell'ipotesi  in
cui i porti inclusi nell'area della ZES  rientrino  nella  competenza
territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con  sede  in  altra
regione, il presidente del Comitato di indirizzo e'  individuato  nel
Presidente dell'Autorita' di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella
regione in cui e' istituita la ZES. ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  14  dell'articolo  6
          della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino   della
          legislazione in materia portuale),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 6 Autorita' di sistema portuale 
              1.  Sono  istituite  quindici  Autorita'   di   sistema
          portuale: 
              a) del Mare Ligure occidentale; 
              b) del Mare Ligure orientale; 
              c) del Mar Tirreno settentrionale; 
              d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
              e) del Mar Tirreno centrale; 
              f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; 
              g) del Mare di Sardegna; 
              h) del Mare di Sicilia occidentale; 
              i) del Mare di Sicilia orientale; 
              l) del Mare Adriatico meridionale; 
              m) del Mare Ionio; 
              n) del Mare Adriatico centrale; 
              o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
              p) del Mare Adriatico settentrionale; 
              q) del Mare Adriatico orientale; 
              q-bis) dello Stretto. 
              2. - 13. Omissis. 
              14. Decorsi tre anni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera  f),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  valutate  le
          interazioni fra le piattaforme logistiche  e  i  volumi  di
          traffico, puo' essere ulteriormente  modificato  il  numero
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale;  sullo  schema  di
          regolamento  e',  altresi',  acquisito  il   parere   della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con  la  medesima
          procedura sono individuati i volumi di traffico  minimo  al
          venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale  sono
          soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 
              Omissis." 
              Si riporta l'Allegato A della citata legge  n.  84  del
          1994 come modificato dalla presente legge: 
              "Allegato A 
              1)  AUTORITA'  DI  SISTEMA  PORTUALE  DEL  MAR   LIGURE
          OCCIDENTALE - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure. 
              2)  AUTORITA'  DI  SISTEMA  PORTUALE  DEL  MAR   LIGURE
          ORIENTALE - Porti di La Spezia e Marina di Carrara. 
              3)  AUTORITA'  DI  SISTEMA  PORTUALE  DEL  MAR  TIRRENO
          SETTENTRIONALE  -  Porti  di  Livorno,  Capraia,  Piombino,
          Portoferraio, Rio Marina e Cavo. 
              4)  AUTORITA'  DI  SISTEMA  PORTUALE  DEL  MAR  TIRRENO
          CENTRO-SETTENTRIONALE - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e
          Gaeta. 
              5)  AUTORITA'  DI  SISTEMA  PORTUALE  DEL  MAR  TIRRENO
          CENTRALE - Porti  di  Napoli,  Salerno  e  Castellamare  di
          Stabia. 
              6) AUTORITA'  DI  SISTEMA  PORTUALE  DEI  MARI  TIRRENO
          MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone  (porto
          vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di  Palmi  e
          Vibo Valentia. 
              7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA -
          Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo
          Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa  Teresa  di
          Gallura (solo banchina commerciale). 
              8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL  MARE  DI  SICILIA
          OCCIDENTALE - Porti  di  Palermo,  Termini  Imerese,  Porto
          Empedocle e Trapani. 
              9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL  MARE  DI  SICILIA
          ORIENTALE - Porti di Augusta e Catania. 
              10) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  DEL  MARE  ADRIATICO
          MERIDIONALE  -  Porti  di  Bari,   Brindisi,   Manfredonia,
          Barletta e Monopoli. 
              11) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - Porto
          di Taranto. 
              12) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  DEL  MARE  ADRIATICO
          CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San
          Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona. 
              13) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  DEL  MARE  ADRIATICO
          CENTRO-SETTENTRIONALE - Porto di Ravenna. 
              14) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  DEL  MARE  ADRIATICO
          SETTENTRIONALE - Porti di Venezia e Chioggia. 
              15) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  DEL  MARE  ADRIATICO
          ORIENTALE - Porto di Trieste e Porto di Monfalcone. 
              15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO  STRETTO  -
          Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San  Giovanni
          e Reggio Calabria." 
              Si riporta il testo del comma  6  dell'articolo  4  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2017,   n.   123
          (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Istituzione di zone economiche speciali - ZES 
              1. - 5. Omissis. 
              6.  La  regione,  o  le  regioni  nel   caso   di   ZES
          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della
          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area
          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area
          ZES,  di  seguito  soggetto   per   l'amministrazione,   e'
          identificato in  un  Comitato  di  indirizzo  composto  dal
          Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da  un
          rappresentante della regione, o delle regioni nel  caso  di
          ZES interregionale, da un rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  e  da  un  rappresentante  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e    dei    trasporti.
          Nell'ipotesi in cui i porti  inclusi  nell'area  della  ZES
          rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita'  di
          sistema portuale con sede in altra regione,  il  presidente
          del Comitato di indirizzo  e'  individuato  nel  Presidente
          dell'Autorita'  di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella
          regione in cui e' istituita la ZES. Ai membri del  Comitato
          non  spetta   alcun   compenso,   indennita'   di   carica,
          corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per  spese
          di  missione.  Il  Comitato  di  indirizzo  si  avvale  del
          Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale  per
          l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui
          al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di
          funzionamento del  Comitato  si  provvede  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, 
              Omissis."