(( Art. 22-ter 
 
        Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche 
 
  1. All'articolo 3, comma  3-bis,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, le parole: « dell'effettiva  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « successivo all'effettiva. ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 3 del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per  lo  sblocco
          di opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili  per  il
          rilancio dell'economia 
              1. - 3. Omissis. 
              3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai
          commi  5  e  6,  le  condizioni  di  appaltabilita'  e   di
          cantierabilita'   si   realizzano   quando    i    relativi
          adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma  2,  sono
          compiuti  entro  il  31   dicembre   dell'anno   successivo
          all'effettiva disponibilita' delle  risorse  necessarie  ai
          fini rispettivamente corrispondenti. 
              Omissis."