(( Art. 22-quater 
 
Disposizioni in materia di transazioni con le  aziende  farmaceutiche
               per il ripiano della spesa farmaceutica 
 
  1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la  sola
sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 390 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "Art. 1. 
              390. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente  legge  le  transazioni
          con le aziende farmaceutiche titolari di AIC,  relative  ai
          contenziosi derivanti dall'applicazione  dell'articolo  21,
          commi 2 e 8, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n.  160,  relativi  al  ripiano  della  spesa  farmaceutica
          territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015,
          ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che  siano  in  regola
          con l'adempimento di cui al comma 389."